T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3373 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Ente Maschile San Giovanni Bosco riferisce di essere proprietario, giusta donazione del 28 settembre 1985, di un terreno sito in Roma, Via Appio Claudio, distinto al NCEU del Comune di Roma al Foglio n.964, part.lla n.339 e destinato per volontà del donante, a struttura sportiva -campo di calcio e spogliatoi – quali attrezzature per i giovani della vicina parrocchia e dei rioni Appio e Tuscolano.

In data 23.5.1990 il Ministro per i Beni culturali e ambientali ha rinnovato, perché non trascritta, la dichiarazione di importante interesse archeologico degli immobili distinti in NCT, foglio 964, part.lle 339 e 8.

Il Comune di Roma- Circoscrizione X, con provvedimento prot. n. 642 del 19.5.1993 ha disposto la demolizione di dette opere e manufatti, in quanto eseguiti senza concessione edilizia, sul terreno al Foglio 964, particella 37, diffidando il legale rappresentante p.t. sig. Cacioli Gino.

Avverso detto provvedimento l’Ente ha proposto ricorso allegando articolati motivi di violazione di legge con riferimento alla disciplina sul procedimento amministrativo e l’eccesso di potere sotto svariati profili, previa eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Ente proprietario di altra particella, diversa da quella in contestazione nonché la nullità della notificazione dell’atto impugnato effettuata nei confronti di soggetto diverso dal legale rappresentante dell’Ente; inoltre, l’atto impugnato risulterebbe viziato per mancanza di motivazione e travisamento dei fatti riguardando opere non comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia necessaria di regime autorizzatorio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso, chiedendone la reiezione dello stesso.

Con ordinanza n.2866/1993, pronunciata nella Camera di consiglio dell’11 novembre 1993, è stata accolta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’odierna pubblica udienza le parti hanno prodotto memorie difensive ulteriormente argomentando: il Comune ha controdedotto alle argomentazioni di parte ricorrente sottolineando la destinazione vincolata dell’area e l’abusività dell’opera; mentre, l’Ente ricorrente nella memoria conclusionale ha fatto presente di aver già rimosso gli spogliatoi e di aver dismesso il campo di calcio, riportando il terreno allo stato iniziale (terreno destinato a pascolo)- nonostante la sospensione dei provvedimenti sanzionatori a mezzo delle ordinanze cautelari – allegando all’uopo quale prova dell’avvenuta demolizione, perizia di parte relativa alla descrizione attuale dello stato dei luoghi, completa di documentazione fotografica. L’Ente rappresenta di aver provveduto, altresì, a richiedere al Municipio X un sopralluogo per accertare l’avvenuta demolizione, depositando in atti detta richiesta.

Con ordinanza collegiale n. 1529/2010, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune di Roma, eseguiti dall’Amministrazione capitolina con deposito di documentazione in data 28.12.2010; in particolare, sono stati prodotti i successivi provvedimenti repressivi adottati dal Comune nel corso della vicenda contenziosa nonché, da ultimo, l’atto di accertamento eseguito dal X Gruppo U.O. della Polizia municipale del Comune, da cui è risultato che le opere abusive (campo sportivo e prefabbricato) sono state rimosse (nota 16.12.2010, prot. n. 61765/10).

Infine, con memoria conclusionale parte ricorrente, alla luce di quanto documentato dall’Amministrazione, ha insistito sulle proprie posizioni.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il ricorso presenta evidenti profili di improcedibilità alla luce di quanto rappresentato e da ultimo documentato anche dall’Amministrazione comunale.

2.1. La materia del contendere è incentrata sulla dedotta illegittimità del provvedimento adottato dal Comune di Roma, con il quale è stata disposta la demolizione delle opere consistenti in un campo sportivo e manufatto prefabbricato, eseguiti senza concessione edilizia, sul terreno al Foglio 964, particella 37, con la diffida del legale rappresentante p.t. sig. Cacioli Gino – indicazioni non esatte – con contestazione riguardo anche la qualificazione di opere abusive in relazione alla natura delle opere stesse e alla loro amovibilità.

3. La questione va risolta alla luce di quanto da ultimo documentato dall’Amministrazione resistente, a seguito della richiesta istruttoria di cui all’ordinanza collegiale n. 1529/2010 nonché dagli analoghi ricorsi all’esame dell’odierna udienza pubblica (RG 5470/1994 e RG 10030/2000). Pertanto, il Collegio prende atto che con successivo provvedimento n.141 del 1994 il Comune ha parzialmente rettificato la disposizione iniziale n.642 del 19.5.93 prot. 17629 per quanto riguarda l’identità del legale rappresentante protempore e per quanto riguarda la particella catastale su cui ricade il terreno oggetto di abuso…..nonchè ha disposto l’annullamento della disposizione di declaratoria di acquisizione n.1257 del 25.10.93 prot. 34385, intervenuta nel frattempo.

Emerge inoltre che con nota in data 16.12.2010 il Gruppo X della Polizia Socio Ambientale del Comune ha comunicato di aver accertato l’avvenuta rimozione delle opere abusive (campo sportivo e prefabbricato) sul terreno in questione, come risultante dal rilievo fotografico operato sull’area dagli agenti alla medesima data.

Pertanto, i sopravvenuti provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale nonché l’intervenuta spontanea rimozione delle opere da parte del ricorrente rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’azione giudiziale intrapresa contro il provvedimento sanzionatorio impugnato posto che l’interesse del ricorrente si sposta alla decisione delle successive impugnazioni proposte, residuando per il ricorrente l’interesse all’ottenimento dell’annullamento richiesto con gli analoghi ricorsi all’esame dell’odierna udienza pubblica, riguardanti l’immissione in possesso e acquisizione delle aree al patrimonio comunale nonché la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del provvedimento sanzionatorio.

Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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