Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18 maggio 2009, la Corte d’ Appello di Catania, 1A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da G.A.G., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione (ipotesi lieve) di un ciclomotore compendio di furto in danno di D.B.E., con numeri di telaio e di motore alterati e di falsificazione del certificato di conformità falso e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di otto mesi di reclusione di L. 400.000 di multa, con i benefici della sospensione e non menzione.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze di L.M., D.D. M., F.G., S.V. e G. A.. Escludeva che il fatto potesse "retrogradarsi" ad incauto acquisto, stante la piena conoscenza delle alterazioni sul veicolo e sulla certificazione. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per mancanza e/o illogicità della motivazione, perchè a fronte delle doglianze mosse con l’appello in ordine alla sua estraneità ai fatti o comunque alla mancanza di dolo, si limita ad affermare la sua piena conoscenza delle alterazioni sul veicolo e sulla certificazione, senza che sia dato comprendere da dove abbia tratto tale convincimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per genericità perchè a fronte della prova positiva della provenienza illecita del ciclomotore, dell’alterazione del numero di telaio e della falsificazione del certificato di conformità, il ricorrente si limita ad criticare la sentenza impugnata per non aver fornito giustificazioni sulla consapevolezza dell’imputato, senza fornire alcuna specifica circostanza idonea far dubitare della correttezza del ragionamento probatorio dei giudici di merito.

In tema di ricettazione, la consapevolezza da parte dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, in base alle regole della comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita del bene. (Cass. Sez. 2, 13-31.3.2008 n. 13502).

Nel caso in esame, a fronte della evidenza della provenienza illecita del veicolo per l’alterazione del numero di telaio, il ricorrente non ha offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine al possesso del veicolo.

Il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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