Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 15672 Improcedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La impresa individuale Med Computer di Marco Rossi ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo per l’importo di L. 12.380.520 emesso dal Tribunale di Como su ricorso della Centro Lario Informatica di Maurizio Meroni & C s.a.s per il pagamento della fornitura di cinque registratori di cassa dotati di un software idoneo a creare una rete di informatizzazione per la registrazione di vendite al consumo.

Il Tribunale ha accolto in parte l’opposizione detraendo dall’importo ingiunto la somma di L. 2.028.000 già pagata dalla Med Computer e dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto tra la Centro Lario Informatica e la Eurosoft, società che aveva fornito il software risultato non idoneo per il funzionamento dei registratori di cassa.

A seguito di appello proposto dalla Med Computer, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27-5-2008, ha dichiarato la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della Centro Lario Informatica sul rilievo che il software fornito alla Med aveva vizi di funzionamento tali che non permettevano l’utilizzo dei registratori di cassa;ha condannato Centro Lario Informatica al risarcimento di Euro 31.986,14 in favore di Med Computer.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Centro Lario Informatica di Maurizio Meroni & C, S.a.s. con un unico motivo. Si difende con controricorso la Med Computer di Marco Rossi.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 169 e 190 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che, avendo la Med Computer depositato il fascicolo di parte con la documentazione in esso contenuta oltre il termine fissato per il deposito della comparsa conclusionale, la decisione avrebbe dovuto essere assunta senza che la Corte tenesse conto dei documenti ivi prodotti, in relazione alla implicita volontà dell’interessato di non volersene avvalere.

1. Il motivo è infondato.

Il termine fissato dall’art. 169 c.p.c., comma 2, è termine non perentorio dalla cui inadempienza non conseguono preclusioni all’esame dei documenti ivi inseriti.

Questa Corte ha chiarito che qualora il fascicolo dell’appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto (art. 169 cod. proc. civ. e art. 111 disp. att. cod. proc. civ., il giudice di appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali sono da includersi quelli contenuti nel fascicolo dell’appellante, tardivamente restituito, se la controparte non sollevi al riguardo alcuna eccezione ed il giudice ritenga di autorizzare il deposito tardivo (conf. tra le altre, le sentenze nn. 1034-86, 1847-85, 5339- 84, 2552-83, conf. 3676-82, 6484 -1990 Comunque la doglianza è inammissibile in quanto era onere del ricorrente indicare quali documenti contenuti nel fascicolo di parte della Med Computer la Corte aveva posto a base della sua decisione e quale pregiudizio la presunta violazione di legge aveva arrecato all’esercizio dei suoi diritti.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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