T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3368 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. S.F. contesta in giudizio il permesso di costruire rilasciato ad A. s.r.l. per la realizzazione di un complesso residenziale su suolo confinante con la sua proprietà.

Le censure sono mosse alla stregua di rilievi di violazione della normativa urbanistica di zona, considerato che:

la zona è disciplinata dal piano regolatore generale solo con prescrizioni e direttive di massima; pertanto, ai sensi degli artt. 11, 13 e 28 della legge n. 1150/1942, l’attività edilizia può essere ivi consentita solo previa adozione di strumenti urbanistici attuativi;

è stata consentita una volumetria maggiore di quella prevista.

Si è costituita in giudizio la società A., la quale ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse all’azione perché nelle more è stato approvato un nuovo piano regolatore ed è stata depositata una variante alla dichiarazione d’inizio attività.

Il p.r.g. approvato con delibera n. 66/2006 della Giunta Regionale configura l’area in zona B di completamento ed esclude, pertanto, la necessità di piano di attuazione per realizzare nuovi fabbricati. La variante in d.i.a. presentata da A. il 31.8.2006 modifica il progetto edilizio e fonda nuovi presupposti del permesso di costruire.

Si tratta, dunque, di elementi di novità che debbono essere considerati in fattispecie e potranno rilevare in giudizio solo previa specifica impugnativa. In mancanza, le circostanze fanno venir meno l’interesse processuale e il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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