Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15697

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia giudicava con il rito abbreviato O. C. imputato del reato di cui all’art. 707 c.p. per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso; fatti del (OMISSIS);

al termine del giudizio l’imputato veniva condannato con sentenza del 29.06.2006 alla pena ritenuta di giustizia;

La Corte di appello di Bari investita del gravame, confermava la decisione impugnata con sentenza del 15.03.2010;

L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e).

1)- il ricorrente censura la decisione impugnata per avere disapplicato l’art. 707 c.p. ritenendo che l’ O. avesse il possesso o la disponibilità degli attrezzi da scasso sequestrati dalla Polizia Giudiziaria ma disattendendo, illogicamente, le giustificazioni addotte dal ricorrente, il quale aveva ben chiarito che quegli arnesi non gli appartenevano ma si trovavano nello stesso luogo nel quale egli, per caso, stava transitando;

2)- la decisione era da censurare per non avere dichiarato la prescrizione del reato che, risalendo al 2002, era maturata anche applicando la novella del 2005 (cd. Legge Cirielli);

3)- il ricorrente solleva poi la questione di incostituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 6, in relazione agli artt. 3, 24 e 11 Cost., nella parte in cui non prevede che le nuove norme possano applicarsi ai procedimenti in corso e pendenti in fase di appello;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il motivo proposto relativamente all’inutilizzabilità dell’annotazione di servizio, effettata dalla PG al momento del sequestro degli attrezzi da scasso, è infondato in quanto trascura di considerare che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato su richiesta dell’imputato che, pur non implicando necessariamente il riconoscimento della responsabilità penale, presuppone, per la sua stessa natura, la rinuncia all’istruzione dibattimentale ( art. 496 c.p.p.) e la conseguente accettazione del giudizio allo stato degli atti; (Cassazione penale, sez. 6^, 08 aprile 1991).

Ne consegue la piena utilizzabilità delle annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria. (Cassazione penale, sez. 1^, 03/03/2005, n. 16411).

Il motivo relativo al merito non è, invece, manifestamente infondato nella parte in cui sottolinea che l’indagato non è stato sorpreso nel possesso diretto degli arnesi da scasso e censura la sentenza laddove rileva che l’attribuzione all’imputato degli arnesi da scasso derivava dagli accertamenti effettuati dalla polizia che aveva riferito, nella citata annotazione di servizio, che gli attrezzi erano "nella materiale disponibilità dell’ O." anche se posizionati nei pressi di un gabbiotto delle Ferrovie.

Si tratta di una motivazione esente da illogicità sicchè non può ritenersi che dalla motivazione impugnata emergano elementi evidenti di innocenza dell’imputato;

in ogni caso, ogni altro approfondimento deve ritenersi precluso per l’intervenuta prescrizione del reato, per altro, espressamente eccepita dal ricorrente.

Sebbene la sentenza di primo grado sia intervenuta dopo la nuova disciplina sulla prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 si deve tener conto, ai sensi dell’art. 2 c.p., della data di consumazione del reato (17.10.2005) che è antecedente, sicchè è necessario individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto, definendo il regime applicabile in ogni sua disposizione, secondo la prima parte dell’art. 10, comma 3, della legge sopra citata. (Cassazione penale sez. 6^ 24 aprile 2008 n. 21744).

Vertendosi in tema di reato contravvenzionale la disciplina precedente è certamente più favorevole in quanto prevedeva il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 (anni 3 + 1/2) termine ampiamente decorso sin dal 17.04.2010.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato.

I restanti motivi restano assorbiti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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