T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3367 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. G.S. aveva presentato al Comune di Collevecchio, in data 10.11.1998, una domanda per rilascio di concessione edificatoria a fini di cambio di destinazione d’uso e lavori di ampliamento di un immobile di sua proprietà.

Con nota del 12.1.1999 l’Amministrazione aveva comunicato il parere favorevole della commissione edilizia sull’istanza e aveva chiesto documentazione integrativa. Il sig. S., aveva risposto informando l’Ufficio responsabile del procedimento che la documentazione richiesta sarebbe stata prodotta una volta rimossi alcuni ostacoli di ordine tecnico, riguardanti la presenza sul terreno di linee elettriche abusive.

Il 5.5.2006 il sig. S. ha comunicato all’Amministrazione la sua disponibilità al completamento della pratica. Il 2.10.2006 il dirigente responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Collevecchio ha comunicato l’archiviazione della pratica perché non erano state eseguite le incombenze documentali demandate con la nota del 12.1.1999.

L’atto è contestato in giudizio dal sig. S., come provvedimento interruttivo dell’iter procedimentale.

Il Comune di Collevecchio non si è costituito in giudizio.

La causa passa in decisione all’udienza del 17.2.2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il provvedimento di archiviazione appare contrario al principio di logicità dell’azione amministrativa, discendente dal più generale principio costituzionale di buon andamento dell’attività dei pubblici uffici, considerato che il sig. S. aveva offerto la sua disponibilità alla conclusione della pratica edilizia aperta dalla sua domanda di concessione edificatoria, rimossi i comprovati ostacoli tecnici. L’Amministrazione ha assunto una determinazione che ha omesso di considerare circostanze ragionevoli impedienti l’esecuzione immediata dell’incombente interlocutorio, quali l’esistenza di ostacoli al soddisfacimento della richiesta documentale e la disponibilità dell’interessato a riprendere l’iter del procedimento una volta eliminati gli intralci. Elementi, questi, che di cui invece sarebbe stato necessario tener positivamente conto.

Una diversa conclusione contrasterebbe con il principio di economia dell’attività pubblica, che discende dal principio generale di efficienza nell’organizzazione dei pubblici uffici e servizi, perché costringerebbe l’interessato a riaprire una pratica sulla quale la commissione edilizia comunale si era già pronunciata in senso favorevole, con presentazione di nuova domanda concessoria successiva all’archiviazione e produzione dei documenti che pur sono nell’attuale disponibilità del richiedente e che questi ha comunicato di essere pronto a esibire.

Considerando ancora, sul piano formale, che è stata elusa la norma di cui all’art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241, la quale prescrive la comunicazione di avviso motivato per i procedimenti, avviati su istanza di parte, che l’Amministrazione intenda chiudere in modo negativo e l’onere di esame motivato delle osservazioni che l’interessato ha titolo a presentare.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Collevecchio a corrispondere al ricorrente la somma di Euro. 1.000 (mille) per le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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