Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il tribunale di Tivoli, avverso la sentenza del giudice onorario dello stesso tribunale del 19.1.2010, che dichiarò non doversi procedere nei confronti di C.T., in ordine ai reati ascrittigli, perchè estinti per prescrizione, previa riqualificazione del delitto di ricettazione di cui al capo A) ai sensi dell’art. 712 c.p.. Il ricorso investe soltanto la pronuncia relativa a quest’ultimo capo, lamentando il requirente l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta diversità del titolo del reato rispetto alla contestazione originaria, alla stregua della quale la prescrizione non sarebbe affatto maturata.

Osserva il collegio che il ricorso per cassazione che contenga comunque tra i motivi la censura di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), relativa ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3 (ex plurimis, Cass. Sez. 6, n. 40373 del 18/10/2007).

In tal senso deve pertanto disporsi, con la trasmissione degli atti alla Corte territoriale di Roma per il giudizio di appello.
P.Q.M.

Converte il ricorso in appello, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma per l’appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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