T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3366 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto il provvedimento impugnato è stato annullato da questo Tribunale con sentenza 21.4.2010 n. 7851 della Sezione II bis;

Viste le osservazioni presentate dai ricorrenti a seguito di invito della Sezione, formulato ai sensi dell’art. 73, ultimo comma, del codice del processo amministrativo con ordinanza 20.12.2010 n. 1930;

Ritenuto di respingere le predette osservazioni, giacché non rileva ai fini dell’interesse ad agire la diversità di causa tra questa impugnativa e l’impugnativa conclusa dalla precitata sentenza n. 7851/2010, nella quale la società Alfaomega, che aveva presentato i motivi aggiunti riconosciuti in parte fondati dal Giudice, agiva al fine ultimo di ottenere il riconoscimento ad una sua partecipazione alla concessione rilasciata alla N.M. s.r.l. con il provvedimento altresì contestato dagli attuali ricorrenti, i quali, invece, ne richiedono l’annullamento assoluto, senza possibilità di riesame;

Considerato, infatti, che la sentenza n. 7851/2010 dispone un accoglimento solo parziale delle ragioni del ricorso che vi ha dato causa, non riconoscendo immediatamente la sussistenza di una situazione soggettiva di vantaggio in capo alla ricorrente Alfaomega ad essere ammessa alla concessione edificatoria – sebbene questa situazione fosse stata prospettata dalla società – e rimandando all’Amministrazione comunale per il riesame, alla stregua della riscontrata fondatezza della disparità di trattamento denunciata da Alfaomega (che era partecipe, insieme all’altra società, dello stesso progetto edilizio per il quale solo N.M. aveva ottenuto il rilascio della concessione in deroga alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Anguillara Sabazia), e considerato che l’astratta ipotesi di riesame da parte del Comune concludente in senso positivo agli interessi della stessa Alfaomega non riveste i caratteri della concretezza e dell’attualità per costituire un effettivo pregiudizio in contrapposizione all’interesse negativo dei coniugi Cautilli, ricorrenti nell’impugnativa oggi in esame (interesse che potrebbe costituire oggetto di tutela solo se dovesse concretizzarsi a seguito dell’impugnativa dell’atto concessorio qualora riadattato a conclusione del riesame, in una prospettiva non attuale);

Rilevata la sussistenza di giusti motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *