Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GUP presso il Tribunale di Viterbo, giudicava:

M.M., B.C., M.R. imputati, in concorso con Mu.Mi. – confesso di essere stato l’autore materiale dell’omicidio e giudicato a parte – dei delitto di cui agli artt. 110, 116 e 575 c.p. per avere, in concorso tra loro, cagionato la morte di S.L., colpito in varie parti del corpo con tre colpi di fucile cal. 12, nonchè con sei colpi inferti con corpo contundente in regione parieto occipitale sinistra; colpi inferti da Mu.Mi., in intesa:

– con M.R. che era presente sul luogo del delitto;

– con B. che accompagnava Mu.Mi. a prelevare il fucile e quindi lo portava sul luogo del delitto;

– con M.M. che accompagnava la vittima sul luogo medesimo;

tutti imputati altresì: – di vari reati satellite, e: – del reato di detenzione e spaccio di gr. 200 di cocaina, portata nell’occasione dal S. (capo D);

Lo stesso GUP, al termine del giudizio abbreviato, emetteva sentenza in data 16.03.2004, con la quale condannava M.M. e M. R. per l’omicidio S. ai sensi dell’art. 116 c.p., mentre assolveva B. dalla stessa imputazione per non avere commesso il fatto; provvedeva in ordine alle altre imputazioni, e condannava i predetti alle pene indicate in sentenza, (come precisato Mu.

M. veniva giudicato a parte).

I tre imputati proponevano impugnazione e la Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza del 14.10.2004, in riforma della decisione di primo grado, assolveva M.M. e M.R. dall’omicidio S. per non aver commesso il fatto; confermava l’assoluzione del B. riguardo allo stesso omicidio;

assolveva infine M.R. anche dall’imputazione relativa alla detenzione di cocaina di cui al capo D).

Su ricorso del PG, la Corte di cassazione, con sentenza del 26.01.2006: "annullava la sentenza impugnata, nei confronti di M. M., M.R. e B.C., limitatamente al delitto di omicidio e ed anche nei confronti di M.R., anche in relazione all’episodio, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (caso D) e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma".

La Corte di assise di appello di Roma, giudicando quale giudice del rinvio, in diversa composizione, con sentenza del 21.01.2008, in riforma della decisione del Gup di Viterbo, confermava l’assoluzione di B. ed assolveva M.M. e M.R. dall’omicidio S. per non aver commesso il fatto ed anche M. R. dall’imputazione di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo D), con formula ampia.

Ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Roma, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- Il ricorrente, censura la decisione impugnata:

– per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè per violazione di legge, ex art. 192 c.p.p. e art. 116 c.p., nella parte in cui ha nuovamente assolto i predetti imputati;

– la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione per non avere osservato il principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, in base al quale il giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, era tenuto a confutare analiticamente, una per una, le argomentazioni principali della sentenza di primo grado; a parere del PG ricorrente la decisione impugnata avrebbe ripetuto gli stessi concetti della precedente sentenza di appello, già cassata dalla Suprema Corte;

– la sentenza impugnata sarebbe illogica per avere lasciato senza risposta gli argomenti che il giudice di primo grado aveva valorizzato per giungere all’affermazione di responsabilità e, precisamente:

a) – il significato dell’espressione "dare una fregatura al S." utilizzata da Mu.Mi. in relazione all’idea di ordinare e ricevere gr. 200 di cocaina dal S. senza avare il denaro per pagarla;

b) – la circostanza che, per conseguire tale scopo, gli imputati avevano organizzato un vero e proprio agguato ai danni del S.;

c) – la circostanza che i quattro, per dare esecuzione a tale intento, si erano divisi in due gruppi; circostanza che a parere del PG ricorrente sarebbe stata illogicamente svalutata dalla motivazione impugnata, in contrasto con i principi enunciati nella sentenza di annullamento;

d) – la circostanza che il concerto dei quattro era dimostrato dalle telefonate intercorse tra gli stessi imputati; elemento ingiustificatamente svalutato dalla Corte del merito;

e) – il fatto che il concorso di M.R. veniva dimostrato: – dalla presenza sul luogo del delitto di almeno tre persone (circostanza evidenziata nelle perizie); – dalla deposizione del teste O. (che aveva riferito di avere udito provenire dal luogo della sparatoria la parola " R."); – dai danni riportati dalla vettura di pertinenza di M.R.; -dal falso alibi addotto dal medesimo;

2) – il PG ricorrente sottolinea che la Corte di cassazione aveva censurato la sentenza impugnata anche riguardo a tali circostanze, che apparivano illogicamente svalutate in relazione alle argomentazioni della sentenza di primo grado e censura, inoltre, la sentenza impugnata laddove aveva illogicamente escluso il concorso anomalo degli imputati nell’omicidio con la motivazione che l’azione di Mu.Mi. era imprevedibile, senza considerare che il predetto si era recato all’appuntamento con il S. armato di fucile;

3) – ancora, la sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui aveva mandato assolto B.C. ripetendo gli stessi argomenti della sentenza annullata ed ignorando il principio esposto dalla Corte di cassazione, che aveva ritenuto che la posizione del B. meritasse un esame più approfondito;

al riguardo il PG ricorrente censura la sentenza della Corte del rinvio per illogicità, nella parte in cui avrebbe ripetuto gli argomenti della decisione annullata, sostenendo che il B. non si sarebbe accorto della presenza del fucile prelevato da Mu.

M., poichè nascosto in una coperta; valutazione che a parere del PG ricorrente sarebbe incoerente, attese le dimensioni del fucile stesso;

4) – infine, la sentenza impugnata sarebbe illogica anche in ordine all’assoluzione di M.R. riguardo all’imputazione di detenzione e spaccio di cocaina, di cui al capo D);

CHIEDE l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il GUP presso il Tribunale di Viterbo, giudicava:

M.M., B.C., M.R. imputati, in concorso con Mu.Mi. – confesso di essere stato l’autore materiale dell’omicidio e giudicato a parte – dei delitto di cui agli artt. 110, 116 e 575 c.p. per avere, in concorso tra loro, cagionato la morte di S.L., colpito in varie parti del corpo con tre colpi di fucile cal. 12, nonchè con sei colpi inferti con corpo contundente in regione parieto occipitale sinistra; colpi inferti da Mu.Mi., in intesa:

– con M.R. che era presente sul luogo del delitto;

– con B. che accompagnava Mu.Mi. a prelevare il fucile e quindi lo portava sul luogo del delitto;

– con M.M. che accompagnava la vittima sul luogo medesimo;

tutti imputati altresì: – di vari reati satellite, e: – del reato di detenzione e spaccio di gr. 200 di cocaina, portata nell’occasione dal S. (capo D);

Lo stesso GUP, al termine del giudizio abbreviato, emetteva sentenza in data 16.03.2004, con la quale condannava M.M. e M. R. per l’omicidio S. ai sensi dell’art. 116 c.p., mentre assolveva B. dalla stessa imputazione per non avere commesso il fatto; provvedeva in ordine alle altre imputazioni, e condannava i predetti alle pene indicate in sentenza, (come precisato Mu.

M. veniva giudicato a parte).

I tre imputati proponevano impugnazione e la Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza del 14.10.2004, in riforma della decisione di primo grado, assolveva M.M. e M.R. dall’omicidio S. per non aver commesso il fatto; confermava l’assoluzione del B. riguardo allo stesso omicidio;

assolveva infine M.R. anche dall’imputazione relativa alla detenzione di cocaina di cui al capo D).

Su ricorso del PG, la Corte di cassazione, con sentenza del 26.01.2006: "annullava la sentenza impugnata, nei confronti di M. M., M.R. e B.C., limitatamente al delitto di omicidio e ed anche nei confronti di M.R., anche in relazione all’episodio, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (caso D) e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma".

La Corte di assise di appello di Roma, giudicando quale giudice del rinvio, in diversa composizione, con sentenza del 21.01.2008, in riforma della decisione del Gup di Viterbo, confermava l’assoluzione di B. ed assolveva M.M. e M.R. dall’omicidio S. per non aver commesso il fatto ed anche M. R. dall’imputazione di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo D), con formula ampia.

Ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Roma, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- Il ricorrente, censura la decisione impugnata:

– per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè per violazione di legge, ex art. 192 c.p.p. e art. 116 c.p., nella parte in cui ha nuovamente assolto i predetti imputati;

– la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione per non avere osservato il principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, in base al quale il giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, era tenuto a confutare analiticamente, una per una, le argomentazioni principali della sentenza di primo grado; a parere del PG ricorrente la decisione impugnata avrebbe ripetuto gli stessi concetti della precedente sentenza di appello, già cassata dalla Suprema Corte;

– la sentenza impugnata sarebbe illogica per avere lasciato senza risposta gli argomenti che il giudice di primo grado aveva valorizzato per giungere all’affermazione di responsabilità e, precisamente:

a) – il significato dell’espressione "dare una fregatura al S." utilizzata da Mu.Mi. in relazione all’idea di ordinare e ricevere gr. 200 di cocaina dal S. senza avare il denaro per pagarla;

b) – la circostanza che, per conseguire tale scopo, gli imputati avevano organizzato un vero e proprio agguato ai danni del S.;

c) – la circostanza che i quattro, per dare esecuzione a tale intento, si erano divisi in due gruppi; circostanza che a parere del PG ricorrente sarebbe stata illogicamente svalutata dalla motivazione impugnata, in contrasto con i principi enunciati nella sentenza di annullamento;

d) – la circostanza che il concerto dei quattro era dimostrato dalle telefonate intercorse tra gli stessi imputati; elemento ingiustificatamente svalutato dalla Corte del merito;

e) – il fatto che il concorso di M.R. veniva dimostrato: – dalla presenza sul luogo del delitto di almeno tre persone (circostanza evidenziata nelle perizie); – dalla deposizione del teste O. (che aveva riferito di avere udito provenire dal luogo della sparatoria la parola " R."); – dai danni riportati dalla vettura di pertinenza di M.R.; -dal falso alibi addotto dal medesimo;

2) – il PG ricorrente sottolinea che la Corte di cassazione aveva censurato la sentenza impugnata anche riguardo a tali circostanze, che apparivano illogicamente svalutate in relazione alle argomentazioni della sentenza di primo grado e censura, inoltre, la sentenza impugnata laddove aveva illogicamente escluso il concorso anomalo degli imputati nell’omicidio con la motivazione che l’azione di Mu.Mi. era imprevedibile, senza considerare che il predetto si era recato all’appuntamento con il S. armato di fucile;

3) – ancora, la sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui aveva mandato assolto B.C. ripetendo gli stessi argomenti della sentenza annullata ed ignorando il principio esposto dalla Corte di cassazione, che aveva ritenuto che la posizione del B. meritasse un esame più approfondito;

al riguardo il PG ricorrente censura la sentenza della Corte del rinvio per illogicità, nella parte in cui avrebbe ripetuto gli argomenti della decisione annullata, sostenendo che il B. non si sarebbe accorto della presenza del fucile prelevato da Mu.

M., poichè nascosto in una coperta; valutazione che a parere del PG ricorrente sarebbe incoerente, attese le dimensioni del fucile stesso;

4) – infine, la sentenza impugnata sarebbe illogica anche in ordine all’assoluzione di M.R. riguardo all’imputazione di detenzione e spaccio di cocaina, di cui al capo D);

CHIEDE l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN FATTO Nel giudizio di rinvio non possono, ex art. 627 c.p.p., comma 4, dedursi nullità, ancorchè assolute, verificatesi nei giudizi precedenti nè altre questioni non rilevate nella sentenza di annullamento, poichè la sentenza di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile. (Cassazione penale, sez. 5, 09/12/2009, n. 4115).

L’obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto specificamente enunciato, con la conseguenza che quando la Corte, in caso di annullamento per vizio di motivazione, non enunci alcun principio, gli è vietato semplicemente di ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. (Cassazione penale, sez. 4, 29/04/2009, n. 48352).

In senso conforme: Cass. pen. n. 43720 del 2003, Cass. pen., sez. 6, 29 marzo 2000 n. 5552, Cass. pen., sez. 5, 18 gennaio 1999 n. 4761.

La decisione impugnata non ha fatto buon governo di tali principi avendo fondato la motivazione sulle medesime argomentazioni già censurate come illogiche nella sentenza di annullamento. a) – La sentenza di annullamento aveva censurato la motivazione del 14.10.2004 per avere ritenuto illogicamente che l’intenzione di "dare una fregatura" al S. nascondesse un intento fraudolento ed occorre rilevare che la decisione impugnata ripercorre tale impostazione senza, illogicamente, dare conto che: – nè la condotta in concreto adottata dagli imputati – nè alcun altro elemento di prova, deponevano in concreto per l’ipotesi della frode; la sentenza di annullamento aveva censurato come illogica l’impostazione dell’intento fraudolento perchè non confortata dalle emergenze probatorie, ma la decisione impugnata la ripercorre facendo ricorso ad argomenti ipotetici, come quelli semantici, senza illogicamente confrontarsi con gli atti di causa e senza spiegare come gli imputati potevano ipotizzare di ottenere la droga dal S. senza pagarla;

per altro, nella valutazione di tale ipotesi, la corte del rinvio avrebbe dovuto confrontarsi con le massime di comune esperienza (Cassazione penale, sez. 2, 13/09/1994) che insegnano come nell’ambiente del traffico di droga si sia soliti effettuare le transazioni solo per contanti, di modo che l’intento di ottenere lo stupefacente senza pagarlo sembra postulare piuttosto un’azione violenta che non quella fraudolenta;

la sentenza di annullamento sottolineava come la decisione del 14.10.2004 avesse illogicamente svilito gli elementi che confortavano il connotato violento dell’intenzione di "dare una fregatura" al S. ed avesse omesso di considerare che la condotta degli imputati evidenziava l’intendimento di effettuare un vero e proprio agguato ai danni del S., come già ritenuto dal GUP;

occorre sottolineare che anche la decisione del 21.01.2008 ha finito con l’ignorare tali considerazioni e con lo svilire le circostanze, all’uopo segnalate da questa Corte: – della presenza del fucile; – della divisione in gruppi degli imputati; – dei costanti contatti telefonici intercorsi tra gli stessi nelle immediatezze del fatto. b) – la sentenza di annullamento aveva censurato la motivazione del 14.10.2004 per avere illogicamente svalutato gli elementi probatori attestanti la presenza di almeno tre persone sul luogo del delitto, per come rinvenienti: – dalle dichiarazioni dei testi presenti in casa Ma. – dalla fuga a piedi di una persona dopo gli spari – dal sopraggiungere di un’altra macchina sul luogo – dalla partenza congiunta delle due auto presenti sul luogo; circostanze che deponevano per la presenza sul posto di almeno tre persone, tra le quali anche M.R., atteso che il teste O. ne aveva sentito il nome;

questa Corte aveva altresì espresso il principio che le dichiarazioni dell’ O. erano utilizzabili, anche se ritrattate, atteso l’evidente stato di timore manifestato durante l’esame;

la decisione del 21.01.2008 svilisce tali emergenze processuali, incongruamente ripercorrendo gli stessi argomenti già sanzionati di illogicità e senza considerare la convergenza degli elementi probatori ed indiziari acquisiti in atti, tutti confermativi delle dichiarazioni dei testi e della presenza sul luogo dei tre M., quali: – l’impronta compatibile con il pneumatico della Polo; – i segni di urto sulla stessa auto; – il nome R. sentito al momento dei fatti; – il falso alibi di M.R.;

la decisione qui impugnata lungi dal conformarsi ai principi espressi nella sentenza di annullamento, isola i predetti elementi dal contesto probatorio e finisce con l’ignorare la loro spiccata convergenza, per dare rilievo ad altri elementi, per lo più, di natura ipotetica. c) – i rilievi sino ad ora descritti evidenziano lo scostamento operato dalla decisione impugnata rispetto ai principi espressi da questa Corte anche riguardo alla posizione del B., ripercorrendo la tesi, già cassata di inverosimiglianza, della mancata conoscenza della presenza del fucile e della mancata partecipazione alla progettazione e preparazione dell’agguato organizzato ai danni del S.;

d) – ad uguali conclusioni deve giungersi anche riguardo all’imputazione mossa a M.R. riguardo alla sostanza stupefacente, stante la stretta connessione probatoria tra le imputazioni ai capi A) e D).

La Corte del rinvio ha omesso di valutare in maniera organica l’intero compendio probatorio, procedendo alla disaggregazione dei singoli elementi, di modo che la motivazione che qualifica l’omicidio S. come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, risulta affetta da illogicità e contraddittorietà evidenti, frutto della mancata quanto doverosa osservanza dei principi espressi da questa corte nella sentenza di annullamento.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *