T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3365 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’atto contestato in giudizio esprime un provvedimento di autotutela amministrativa, nel dichiarare inefficace la dichiarazione di inizio di attività presentata dalla E. s.p.a. il 9.4.2009;

Considerato che il provvedimento è intervenuto a distanza di oltre venti mesi dal deposito della d.i.a. e a lavori ultimati, senza che in esso sia espresso alcun rilievo sull’interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela, né alcuna comparazione con l’aspettativa del privato alla conservazione dell’autorizzazione rimossa;

Considerato che nell’esercizio della potestà di autotutela delle pubbliche amministrazioni è insita la necessità di esplicitare le ragioni che giustifichino la nuova determinazione amministrativa, così che essa non può assumere la forma implicita pena la violazione dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prescrivente l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi;

Ritenuto, pertanto, di accogliere il presente ricorso e ritenuti sussistere giustificati motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *