Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 15666 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. R.S. e la madre C.M.T. nell’ottobre del 1990 convenivano davanti al Tribunale di Roma la Associazione Professionale "Maieusis operatori – Studio di assistenza, consulenza e psicoterapia", per ottenere – nel presupposto di una sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – il risarcimento dei danni conseguiti alla caduta della R., avvenuta il (OMISSIS), dalla finestra della camera del centro, gestito dalla convenuta, dove trovavasi ricoverata. A seguito dell’eccezione della convenuta circa la stipulazione per il ricovero di un contratto fra la C. e l’Associazione Maieusis "Comunità di Lavoro per la Realizzazione della Persona", veniva chiamata in causa dalla medesima tale associazione, nei cui confronti le attrici estendevano la loro domanda. A sua volta la terza chiamata chiamava in causa in garanzia la sua assicuratrice s.p.a. Phenix Soleil.

Istruita la causa con prove testimoniali ed una consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza dell’aprile 1998, accoglieva la domanda della R., riconoscendo – per quello che afferma la sentenza d’appello – la concorrente responsabilità a titolo contrattuale ed extracontrattuale di entrambe le associazioni e condannandole al risarcimento del danno, rigettava la domanda della C., accoglieva, altresì, la domanda di garanzia verso l’assicuratrice. p.2. La sentenza veniva appellata dall’Associazione Maieusis "Comunità di Lavoro per la Realizzazione della Persona" ed all’appello resistevano la R., la s.p.a. Phenix Soleil, frattanto trasformatasi in Gan Italia s.p.a., nonchè la C..

L’associazione e la società assicuratrice proponevano appello incidentale.

Separato appello veniva proposto dalla "Associazione Professionale "Maieusis operatori-Studio di assistenza, consulenza e psicoterapia" e nel relativo giudizio resistevano la R., la C. e la Gan Italia.

Riuniti gli appelli, la Corte d’Appello di Roma disponeva una seconda consulenza tecnica d’ufficio ed all’esito, con sentenza del 27 settembre 2005, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della R. nei confronti di entrambe le associazioni appellanti, "annullando" in conseguenza la condanna a carico della società assicuratrice. p.3. La sentenza si articola come segue: in primo luogo da dato atto che la sentenza del Tribunale aveva ritenuto che la situazione della R., affetta da epilessia e da disturbi psicologici e comportamentali, imponeva alla struttura (di pertinenza a quel che sembra della Maieusis Comunità) ed agli psicoterapeuti (riconducibili a quel che sembra alla Maieusis Operatori), cui la giovane era stata affidata in forza di un contratto di ricovero per il corrispettivo di L. 2.500.000 mensili, imponeva un obbligo di sorveglianza che non era stato rispettato, essendo stata la giovane lasciata sola in una stanza sita al terzo piano dell’edificio presso cui trovavasi ricoverata ed essendo caduta dalla finestra, di modo che, quale che fosse stata la causa della caduta, crisi epilettica o gesto autolesivo, era ravvisabile colpa delle convenute, per mancata adozione delle cautele necessarie; in secondo luogo, da conto che le appellanti principali avevano sostenuto che le prestazioni rese dalla struttura escludevano il ricovero di persone incapaci o comunque portatori di comportamenti o manifestazioni pericolose, incompatibili con la vita di comunità e con la finalità di recupero del paziente tramite metodi di controllo e di assistenza non coercitivi, donde, oltre all’ordinaria assistenza sanitaria, non era necessaria l’adozione di cautele del tutto particolari o di sistemi di continua sorveglianza, non necessarie in relazione alla patologie della R., sì che l’evento era da ricondurre ad un estemporaneo e del tutto imprevedibile gesto di autolesionismo; riferisce, quindi, di avere ritenuto di disporre una nuova c.t.u. intesa a descrivere le condizioni di salute della medesima all’ingresso nella struttura nell’aprile del 1987 e fino alla data della caduta, avvenuta il successivo 28 giugno, nonchè ad indicare l’esistenza di elementi che avrebbero dovuto indurre le convenute ad adottare particolari cautele ed una sorveglianza continua; dopo di che rileva che la c.t.u., pur avendo rilevato nella R. un rilevante deficit intellettivo e culturale, nonchè l’esistenza di due patologie, epilessia ed isteria (quest’ultima manifestasi anche con un episodio dell’8 giungo 1987), con sindrome comiziale, e la necessità di un’assistenza sanitaria ordinaria, non ha ravviato l’esistenza di elementi atti giustificare l’adozione di sistemi di sorveglianza continuativi; in particolare, il c.t.u., è pervenuto a tali conclusioni con riguardo alla sindrome comiziale, dopo aver dato atto che teoricamente l’evento della caduta si sarebbe potuto verificare per crisi comiziali parziali complesse con automatismi motori particolarmente elaborati e determinativi di movimenti deambulatori, e non invece per crisi generalizzate di tipo clonico o parziali semplici, quali quelle che l’anamnesi clinica della R. rivelava aver sofferto, ed ha anche osservato che proprio tale anamnesi rendeva improbabile che la caduta fosse da ascrivere ad un attacco epilettico; tali conclusioni sono condivise dalla sentenza impugnata che a conferma aggiunge il rilievo che la R. aveva anche una gamba, la sinistra ingessata, il che aumentava l’improbabilità che fosse precipitata dalla finestra per una crisi epilettica; la Corte territoriale condivide, quindi, la valutazione del c.t.u. circa l’esclusione che la caduta potesse essere stata determinata da un attacco isterico quale atto autolesionistico, perchè l’isteria non determina tali manifestazioni; rileva, poi, che verosimilmente l’evento sia stato determinato da un attacco di depressione dell’umore, che, se grave, avrebbe richiesto un controllo continuativo, ma, sull’assunto che la c.t.u. non aveva evidenziato una sindrome di tal genere, o di sintomi che ne facessero intravedere l’insorgenza, anche a tale proposito esclude che vi fosse una situazione giustificativa dell’adozione di controllo continuativo; esclude la rilevanza dello stato di depressione della R. accertato dal medico che l’aveva visitata dopo la caduta ed esclude l’idoneità a far presumere uno stato depressivo, percepibile dai sanitari della struttura, della dichiarazione resa a quel medico dalla medesima nel senso che si era gettata dalla finestra in ragione della notizia dell’aggravamento delle condizioni di salute della norma, unico familiare cui si sentiva legata; considera, in fine rilevante nel senso dell’esclusione dello stato depressivo la dichiarazione della stessa R. a quel medico nel senso che al tempo del ricovero si trovava in uno stato di buon umore, motivato dalla speranza di poter camminare più agevolmente in conseguenza dell’operazione subita ad un piede equino-varo supinato poco prima del ricovero.

Sulla base di tali considerazioni la Corte capitolina ritiene che in alcun modo fosse dimostrata la prevedibilità dell’evento. p.4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la R..

Hanno resistito con separati controricorsi le due Associazioni da un lato e dall’altro la Groupama Assicurazioni s.p.a. qualificandosi come "già Gan Italia s.p.a.".

Non ha svolto attività difensiva la C.. p.5. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

p.1. Con il primo complesso motivo si denuncia testualmente:

"Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1176 c.c.c, comma 2, artt. 1228, 2236 c.c. quanto alla responsabilità contrattuale delle convenute, nonchè dell’art. 40 c.p., comma 2, e degli artt. 2043 e 2049 c.c., quanto alla loro responsabilità extracontrattuale, entrambe da ritenersi accertate, altresì, quanto alla responsabilità contrattuale, con violazione ed erronea applicazione degli artt. 1218, 2697, 2727 e 2728 c.c. per violazione della presunzione di responsabilità a carico delle convenute e, comunque, con illegittima inversione dell’onere della prova, nonchè con ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c. in contrasto con le prove acquisite (art. 360 c.p.c., n. 3).

Motivazione contraddittoria e carente, in contrasto con le risultanze istruttorie sui punti decisivi della controversia, pur segnalati dalla difesa della appellata, a conferma delle responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle Associazioni convenute e a smentita della opinata imprevedibilità dell’evento, con particolare riguardo alle gravi affezioni psicofisiche della paziente, alla totale carenza di cure e di terapie farmacologiche, alla totale omissione di assistenza e di sorveglianza, alla totale carenza di documentazione clinica afferente al ricovero della paziente ed alle terapie mediche e farmacologiche non somministrate per l’intero periodo del ricovero, alla totale omissione, da parte delle convenute, di esame delle cartelle cliniche della struttura sanitaria pubblica afferenti ai precedenti ricoveri della paziente, con la indicazione delle terapie di cui essa necessitava, totalmente omesse dalle Associazioni convenute (art. 360 c.p.c., n. 5).

Omessa motivazione e omessa pronuncia sulla richiesta di convocazione del CTU a chiarimento sui punti indicati dall’appellante nei quesiti e non compiutamente accertati (art. 360 c.p.c., n. 5) con conseguente mancato accertamento di fatti decisivi". p.1.1. L’intestazione del motivo, che si è riportata per intero, evidenzia che, in realtà, non si tratta di un motivo unico, bensì di una serie di motivi e precisamente:

a) di un motivo di violazione di norme di diritto – l’art. 1176, c.c., comma 2, artt. 1228 e 2236 c.c. – relativamente ad un profilo di responsabilità contrattuale delle due associazioni;

b) di un motivo di violazione di norme di diritto – l’art. 40 c.p.c., comma 2 e artt. 2043 e 2049 c.c. – relativamente ad un profilo di responsabilità extracontrattuale sempre delle due associazioni;

c) di un ulteriore motivo sempre di violazione di norme di diritto – gli artt. 1218, 2697, 2727 e 2728 – sempre relativamente ad un profilo di responsabilità contrattuale delle due associazioni, peraltro con articolazione di due diverse censure, l’una relativa alla mancata applicazione della presunzione di responsabilità (per inadempimento) e l’altra ad un’inversione dell’onere della prova;

d) di una violazione dell’art. 115 c.p.c.;

e) di una serie di vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, su specifici elementi relativi alla quaestio facti;

f) di un ulteriore vizio di motivazione quanto alla richiesta di convocazione del c.t.u. d’appello a chiarimento della sua relazione su una serie di punti indicati dalla ricorrente. p.1.2. La lettura delle venti pagine di illustrazione del "primo motivo" al fine di di raccordare di volta in volta – con una certa difficoltà, che, però, non impinge in inammissibilità – le argomentazioni ai motivi individuati nella sua intestazione, per come enucleati sopra, evidenzia quanto segue:

a1) all’inizio della illustrazione (pagina venti) si riferisce che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe fatto proprie le risultanze della relazione della c.t.u. di appello, peraltro "per la quasi totalità" ed avrebbe concluso che la caduta dalla finestra della R. sarebbe stata dovuta ad un comportamento autolesionistico, come tale imprevedibile, e pertanto con esclusione di qualsiasi responsabilità della due associazioni e subito dopo si dice tale conclusione meramente apodittica, ma non si spiega perchè, onde in tale asserto non è dato cogliere alcuno dei motivi, sia perchè non si dice quale ne sarebbe integrato, sia per l’assoluta genericità dell’asserto;

a2) sempre nella pagina venti si dice che la sentenza impugnata non si sarebbe curata "di definire l’oggetto e i contenuti dell’obbligazione contrattuale a carico delle convenute, nè di rilevare le carenze e le omissioni a queste imputabili, proprio alla luce degli accertamenti del secondo CTU";

a3) dalla metà della pagina ventuno alla metà della pagina ventidue si addebita alla sentenza di avere violato "in radice la normativa richiamata in epigrafe", non considerando che la stessa c.t.u. d’appello aveva ritenuto necessaria la predisposizione di un’assistenza sanitaria ordinaria, così trasformando il ricovero in una sorta di soggiorno alberghiero e, dunque, si addebita alla Corte capitolina di avere sussunto in ture la fattispecie in modo insufficiente, perchè parziale;

a4) dalla seconda metà della pagina ventidue alla pagina ventisei si sostiene, evidentemente nella logica del punto precedente, che si sarebbe trascurata la stessa affermazione del c.t.u. di appello della necessità di un’assistenza ordinaria, valutata – secondo la ricorrente – al lume della mancata somministrazione, pure accertata dalla c.t.u., dei farmaci e dei sedativi che in base alle cartelle cliniche dei precedenti ricoveri ospedalieri risultavano prescritti ed erano stati somministrati alla R. prima del ricovero nella struttura e si asserisce che in tal modo le obbligazioni contrattuali e gli obblighi extracontrattuali delle convenute sarebbero stati svuotati e non si sarebbe eseguita alcuna indagine fra l’omissione della somministrazione e l’evento della caduta: al riguardo v’è espressa evocazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., sia pure nell’ambito del richiamo al principio di diritto espresso da una sentenza di questa Corte Cass. n. 6386 del 2002 nel senso che il gestore di una struttura sanitaria è tenuto a fornire compiutamente le prestazioni di assistenza sanitaria, di sorveglianza e di cura e nel caso in cui ometta di farlo incorre in responsabilità; e si sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata non si sarebbe chiesta: a4a) se per effetto della omessa assistenza sanitaria ordinaria, anche farmacologica, si fossero potuti determinare per la R. attacchi epilettici ed isterici più gravi di quelli che aveva subito in passato e tali, quindi, da provocare l’evento; a4b) se, per l’effetto delle predette omissioni dell’assistenza sanitaria e delle cure farmacologiche, il quadro clinico dei disturbi della medesima si fosse potuto aggravare al punto da richiedere la necessità di una sorveglianza continua; a4c) se le dette omissioni avessero potuto determinare una sindrome depressiva prevedibile e riconoscibile;

a5) alla pagina ventisei si imputa alla sentenza di avere omesso la motivazione sulla richiesta di audizione a chiarimenti del c.t.u. di appello sui quesiti, formulati con note all’udienza del 17 ottobre 2002 (e riprodotti nel ricorso nella parte dedicata all’esposizione del fatto), che chiedevano di domandare al c.t.u. quali effetti avesse potuto avere sulla R. la mancata somministrazione dei farmaci;

a6) alla pagina ventisette si fa un riferimento alla valutazione con cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto improbabile la caduta accidentale a seguito di un accasciamento e della perdita di conoscenza della R. a causa dell’ingessatura che la stessa aveva ad una gamba e si sostiene che in realtà si trattava solo di un gambaletto dal polpaccio in giù, che consentiva di deambulare e quindi affacciarsi alla finestra, e si lamenta, altresì, che non sarebbe stata mai accertata l’altezza del davanzale: tanto si sostiene aver determinato la violazione dell’art. 115 c.p.c.;

a7) si fa poi riferimento a risultanze della c.t.u. di primo grado, della quale, però, con evidente violazione del principio di autosufficienza, non si indica la sede di eventuale produzione in questo giudizio di legittimità e nemmeno se essa era stata acquisita al giudizio di appello in quanto presente nel fascicolo del giudizio di primo grado, a sua volta in ipotesi acquisito: per tale profilo il motivo è, perciò, inammissibile;

a8) analogamente si fa riferimento ad una dichiarazione della R. dopo l’evento, alla quale avrebbe fatto riferimento anche il c.t.u. di appello;

a9) a pagina 29 si afferma che, non avendo il c.t.u. d’appello potuto escludere l’esistenza di una depressione, che, se fosse stata esistente avrebbe richiesto sorveglianza continua, l’incertezza al riguardo, in quanto dipendente da "carenza di documentazione clinica della Maieusis" non si potrebbe tradurre "in una conseguenza sfavorevole" per la R. "dato che l’onere della prova liberatoria era a carico delle convenute e, in difetto di accertamento positivo o negativo, le convenute devono risultare soccombenti sul punto";

a10) a pagina trenta si torna a fare riferimento alle dichiarazioni della R. sostenendo che esse non avrebbero potuto ritenersi attendibili;

a11) a pagina trentuno si fa riferimento alla mancata considerazione di "ulteriori univoche risultanze probatorie di primo grado" e, quindi, ad una dichiarazione resa ai C.C. da un sanitario della quale, però, non si indica se e dove sia stata acquisita al giudizio di merito;

a12) a partire dalla pagina trentadue si afferma che la tesi seguita dalla sentenza impugnata, del gesto autolesionistico imprevedibile della R., sarebbe contraddetta nella stessa motivazione della sentenza là dove vi si afferma che l’evento della caduta sarebbe stato conseguenza di un improvviso momento di depressione dopo avere escluso che uno stato di depressione vi fosse al momento del ricovero;

a13) a pagina trentaquattro si sostiene che non sarebbe risultato nel giudizio che alla R. fosse prestata una sorveglianza sia pure non continua e con quali modalità e da tanto si fa discendere che le due associazioni non avrebbero provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento: si tratta di profilo che è implicazione della censura di difetto di sussunzione di cui si è detto;

a14) si assume ancora che lo stesso quesito posto al c.t.u. d’appello sarebbe stato mal formulato, là dove avrebbe richiesto solo di accertare se le condizioni della R. richiedevano assistenza e vigilanza continue e non anche se richiedevano un’assistenza normale e se, ove quest’ultima fosse stata prestata, sarebbe stata idonea ad evitare l’evento, tenuto conto che il sanitario può prevedere l’evento solo se visita continuamente il paziente e se gli somministra i farmaci necessari per curare le sue patologie;

a15) si rileva, quindi, che in ipotesi di inadempimento degli obblighi di connessi all’assistenza sanitaria normale non si sarebbe potuto parlare di imprevedibilità dell’evento, in mancanza di quell’assistenza, atteso che "il sanitario può prevedere (o non prevedere) l’evento solo se visita continuamente il paziente, se si accerta quotidianamente del suo stato di salute, e se gli somministra i farmaci necessari a curare e a controllare le sue patologie", mentre "allorchè tutto questo manca, è impossibile stabilire se un evento era o no prevedibile, così come qualunque evento diventa ex se imprevedibile, ma solo a causa delle omissioni del sanitario e del suo inadempimento all’obbligo di garanzia nei confronti del paziente";

a16) si richiama, in fine, un passo motivazionale della sentenza di primo grado che aveva sottolineato l’esistenza di un obbligo di protezione a carico sia della struttura di ricovero sia degli psicoterapeuti e, quindi, richiamando i quesiti che si era chiesto porre a chiarimento al c.t.u. d’appello e che – come s’è già detto – sono riportati nella parte relativa allo svolgimento del fatto, si sostiene che il rigetto della domanda non sarebbe potuto avvenire senza l’accertamento dei fatti posti a loro base e particolarmente di quali effetti diretti e collaterali avrebbe prodotto l’assunzione dei farmaci prescritti, delle ragioni terapeutiche della loro prescrizione prima del ricovero presso la Maieusis, di quali effetti aveva potuto produrre invece la cessazione della loro assunzione e, in definitiva, senza che si fosse accertato quali specifiche prestazioni mediche, farmacologiche e di cura siano da ricomprendere nell’assistenza sanitaria ordinaria. p.2. Con il secondo motivo si lamenta "violazione ed erronea applicazione dell’art. 2236 c.c., e dell’art. 1176 c.c., comma 2, con riferimento all’art. 115 c.p.c., in contrasto con le prove acquisite, quanto alla opinata imprevedibilità dell’evento ed all’omesso esame della violazione, imputabile alle convenute, dei doveri di assistenza medica e di cura, con comportamenti di grave imperizia e negligenza altresì con violazione degli artt. 40 e 41 c.p. (art. 360 c.p.c., n. 3), altresì con vizio di carente ed erronea motivazione su detti punti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo è illustrato richiamando anzitutto giurisprudenza sulla ripartizione dell’onere della prova nelle prestazioni di facile esecuzione e particolarmente sull’onere del professionista di dimostrare che l’evento dannoso non è dipeso da difetto di diligenza propria. Sulla base di essa si assume che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non considerare che le associazioni convenute non avevano dato alcuna prova di avere eseguito le obbligazioni a loro carico con diligenza, ancorchè, in base a quanto dedotto con il precedente motivo, risultasse il contrario.

Si sottolinea, quindi, che non era stata data prova dell’adeguatezza delle strutture e della conformazione della stanza della mansarda ove era ricoverata la paziente, nè della prestazione di adeguata assistenza medica, che supporrebbe l’obbligo di sorveglianza, e si sostiene che mancherebbe la prova dell’assistenza ordinaria, per come già descritta in chiusura del primo motivo quanto alla abitualità delle visite mediche e dei contatti con la paziente. Se ne fa discendere, anche in considerazione della circostanza che la c.t.u. aveva accertato la lacunosità della documentazione clinica durante il periodo di ricovero, che l’eventuale imprevedibilità dell’evento sarebbe stata da attribuire al sanitario. Si rileva ancora che dalla stessa documentazione esibita dalla Maieusis e particolarmente dalla pagina 8 di essa emergerebbe che non risultava non solo alcuna terapia neuropsicofarmacologica, ma anche nessuna cura di qualsiasi genere per la patologie da cui era affetta la R. (isteria, epilessia e altro), facendosi riferimento solo ad un paio di visite ortopediche e di prove allergiche. Ed anzi nemmeno dopo l’episodio di isteria dell’8 giugno 1987 (accertato dalla stessa c.t.u.) erano stati somministrati farmaci.

Si insiste nel senso che la mancanza della più elementare assistenza sanitaria era idonea a determinare l’impossibilità di accertare quale fosse il vero stato psicologico e patologico della paziente e, quindi, se vi fosse necessità di sorveglianza continua e di accertare se il gesto autolesionistico fosse prevedibile o meno e se lo stato di isteria ed epilessia fosse stato aggravato in quanto non tenuto più sotto controllo farmacologico.

Se ne fa discendere che l’improbabilità della ipotesi della caduta accidentale dalla finestra quale conseguenza di reazioni di tipo psicomotorie automatiche ed involontarie, ritenuta dalla c.t.u., verrebbe messa in crisi, in quanto la sospensione della terapia farmacologia bene avrebbe potuto determinare attacchi di gravissima entità e durata sì da rendere plausibile la caduta accidentale in conseguenza di esse.

In sostanza, si lamenta che la sentenza impugnata non abbia valutato in alcun modo la rilevanza della cessazione della terapia farmacologia, rinvenendovi sia un vizio di motivazione, sia la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Tanto più che la consulenza tecnica d’appello aveva messo in rilievo la mancanza di essa e comunque sottolineato la necessità di un’assistenza sanitaria ordinaria ed inoltre non si era affatto espressa in termini di certezza nelle sue conclusioni.

Nessuno di tali rilievi sarebbe stato oggetto di considerazione da parte della sentenza impugnata. p.3. Con il terzo motivo si denuncia "Motivazione insufficiente ed erronea sulla ritenuta imprevedibilità dell’evento, altresì con erroneo apprezzamento del nesso causale, con riferimento alla opinata rilevanza decisiva ed esclusiva dell’accertamento della necessità o meno di una sorveglianza continua (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Vi si censura il restringimento del quesito prospettato con la c.t.u. alla sola circostanza del se la sorveglianza dovesse essere o no continua e si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe rimasta viziata, perchè, condividendo tale scelta restrittiva e le conclusioni della c.t.u. circa l’esclusione della necessità di una sorveglianza continua, avrebbe escluso la responsabilità delle convenute anche per la sorveglianza totalmente omessa. La Corte territoriale non si sarebbe posta il problema del se una sorveglianza pur non continua, ma comunque doverosa nel quadro dell’assistenza sanitaria, avrebbe potuto scongiurare l’evento, sia che fosse stato accidentale, sia che fosse stato volontario. Una sorveglianza pur non continua sarebbe stata, invece, rilevante per le ragioni esposte nei due motivi precedenti, cioè il mancato adempimento da parte delle convenute del loro onere probatorio, gli elementi che in senso positivo evidenziavano un inadempimento, la mancanza di autosufficienza della ricoverata, di terapie e di cure farmacologiche. p.4. Preliminarmente va rilevata l’infondatezza del rilievo svolto da entrambe le parti resistenti nel senso che l’invocazione da parte della ricorrente particolarmente nel primo e nel secondo motivo di norme che supporrebbero la natura contrattuale della responsabilità delle due associazioni sarebbe preclusa dalla formazione del giudicato interno sulla sentenza di primo grado, là dove essa avrebbe affermato la responsabilità solo sul piano dell’art. 2043 c.c. e l’avrebbe esclusa su quello contrattuale.

L’infondatezza discende dal rilievo che la sentenza d’appello dice espressamente (pagina 3) che il Tribunale accolse la domanda sia sul piano contrattuale che su quello extracontrattuale, il che, per un verso ha comportato che la Corte territoriale ha inteso la sentenza di primo grado in questo senso e, quindi, ha ritenuto che l’appello fosse stato devoluto con riferimento ad entrambi i profili di responsabilità; e, per altro verso, ove la valutazione della Corte territoriale in questo senso fosse stata errata e fosse vero l’asserto delle resistenti, comporta che l’errore compiuto dalla Corte territoriale avrebbe dovuto essere censurato dalle resistenti con ricorso incidentale sia pure condizionato, data la loro qualità di parti vittoriose sul punto della responsabilità (sul ricorso incidentale condizionato, si veda Cass. sez. un. n. 5456 del 2009).

Ciò, si osserva a prescindere dai possibili profili di difetto di autosufficienza che la prospettazione delle resistenti potrebbe presentare, sia per non essersi riprodotte le parti della sentenza di primo grado che avrebbero espresso la decisione di rigetto della domanda sul piano della responsabilità contrattuale, sia per non essere stato indicato se e dove la sentenza sarebbe esaminabile, in quanto prodotta, in questa sede (al riguardo, si veda Cass. n. 12239 del 2007).

5. Il Collegio ritiene che l’esame dei tre motivi possa procedere congiuntamente e che la loro pur non del tutto piana esposizione evidenzi sia un vizio di violazione di legge per difetto di corretta sussunzione della fattispecie concreta sotto le norme degli arti 1218 c.c. quanto alla responsabilità contrattuale e 2043 c.c. quanto a quella extracontrattuale, sia un vizio conseguente di violazione della norma del procedimento dell’art. 115 c.p.c., sia un vizio di motivazione sulla c.d. quaestiofacti.

Queste le ragioni. p.5.1. Sotto l’aspetto della sussunzione della vicenda sotto le indicate norme giuridiche il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha valutato il problema dell’eventuale responsabilità delle due associazioni, assumendo che essa sarebbe potuta discendere soltanto se fosse risultato che le condizioni della R. erano tali da richiedere una vigilanza sanitaria continuativa, che pacificamente non vi era stata (e la cui necessità era stata negata dalle due associazioni) ed ha escluso, sia pure del tutto implicitamente, atteso che nessuna spiegazione della scelta restrittiva la sentenza offre, che una responsabilità si potesse configurare astrattamente e dovesse in concreto essere verificata anche se quelle condizioni fossero state solo tali da richiedere una vigilanza ordinaria.

In sostanza, sotto il profilo della responsabilità contrattuale la Corte capitolina ha ragionato astrattamente come se l’evento occorso alla R. non potesse reputarsi in nessun modo ascrivibile ad un possibile inadempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto di ricovero e di assistenza relativamente alla vigilanza ordinaria.

Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale (che, in assenza di una scelta chiara a favore di uno dei due tipi di responsabilità e considerato che la sentenza impugnata dice, come s’è veduto, che il primo giudice aveva affermato la responsabilità sotto l’uno e l’altro profilo, è da considerare scrutinata dalla sentenza impugnata), parimenti, ha ritenuto che la relazione intercorsa con la R. potesse giustificare quella responsabilità solo nel caso che fosse stata necessaria vigilanza continuativa.

La limitazione della sussunzione della fattispecie così operata dalla sentenza impugnata ed espressa dal giudice capitolino nella stessa formulazione del quesito posto al c.t.u. d’appello (riportata dalla ricorrente nel ricorso), non appare in alcun modo giustificata sul piano dell’operazione che il giudice civile (fermo il monopolio della parte nell’individuare il diritto fatto valere) deve fare per individuare l’esatta qualificazione in iure della vicenda su cui è chiamato a giudicare in astratto, operazione che si dice di sussunzione della vicenda concreta sotto le norme giuridiche pertinenti.

E’ sufficiente osservare che l’esistenza del dovere di vigilanza ed assistenza soltanto ordinaria e non invece continuativa di per sè non escludeva, sia pure in astratto, che l’eventuale inadempimento sul piano contrattuale e l’inosservanza su quello extracontrattuale di quel dovere potessero astrattamente assumere rilievo causale o concausale dell’evento occorso alla R., nel senso che la mancanza della vigilanza ed assistenza ordinarie richieste nel caso concreto e le conseguenze di essa avessero potuto determinare condizioni tali da permettere l’evento de quo. Si vuoi dire, cioè, che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se l’evento della caduta della R. avesse potuto verificarsi in conseguenza della mancata assicurazione della vigilanza ed assistenza sanitaria ordinaria, richiesta in ipotesi dalle condizioni della medesima, ed a causa dell’eventuale incidenza su queste ultime proprio della mancanza di quella vigilanza ed assistenza. p.5.1.1. Il vizio di sussunzione si coglie anzitutto nella restrizione del quesito al c.t.u., invece, alla sola individuazione del se le condizioni della R. richiedessero una vigilanza ed assistenza continuative, poichè essa ha implicato un approccio giuridicamente errato nella identificazione degli stessi termini in astratto delle possibili responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Detto vizio si è poi riverberato sulla decisione impugnata, la quale ha apprezzato la responsabilità delle due convenute sulla base dell’approccio restrittivo circa la rilevanza in tal senso solo dell’esistenza o meno di condizioni tali da richiedere vigilanza ed assistenza sanitarie ordinarie.

Non solo: il vizio di sussunzione si è anche verificato per l’assenza di qualsivoglia individuazione dell’oggetto della prestazione cui era tenuta la struttura di ricovero, cioè la Maieusis Comunità, e cui era eventualmente tenuta sotto altro profilo, visto che l’eccezione di difetto di legittimazione originariamente proposta risultò disattesa in primo grado per essere stata riconosciuta la responsabilità di entrambe le associazioni, la Maieusis Operatori (che, peraltro, aveva ribadito con l’appello – come si legge nel relativo atto nel fascicolo d’ufficio – la propria eccezione di difetto di legittimazione in senso sostanziale e l’aveva mantenuta, come emerge dal verbale di precisazione delle conclusioni:

eccezione che, però, è stata implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale nel riformare la sentenza di primo grado, lo ha fatto escludendo la responsabilità delle due associazioni nei sensi indicati, i quali suppongono la legittimazione sostanziale riguardo al rapporto della Maieusis Operatori. Ciò anche avuto riguardo alla riconducibilità dei rapporti sotto l’ambito della Legge Statale n. 180 del 1978 e Legge Statale n. 833 del 1978 e della L.R. Lazio n. 49 del 1983, invocate dalle resistenti nei controricorsi e considerato che l’ambito delle prestazioni a carico delle medesime sembrerebbe, anche al lume – sul versante contrattuale – del criterio di esecuzione secondo buona fede di cui all’art. 1375 c.c., di non poco momento, tenuto conto del corrispettivo mensile di lire 2.500.000, certamente un importo rilevante nell’anno 1987. 5.2. Sotto l’aspetto della violazione delle norme del procedimento, si rileva che, avuto riguardo al tenore della richiesta di convocazione a chiarimenti del c.t.u. di appello per come riprodotta nel ricorso (formulata il 17 ottobre 2002 e presente nell’ambito del verbale del giudizio di appello nel fascicolo d’ufficio), come s’è detto nella esposizione in fatto, nonchè alla appena segnalata lacuna dell’attività in iure di sussunzione della vicenda, il non avere la Corte territoriale dato corso alla richiesta di chiarimenti e fra l’altro senza spendere alcuna motivazione sul punto – atteso che il consigliere istruttore all’uopo sollecitato, rimise al Collegio ogni decisione (verbale d’udienza del 16 gennaio 2003) e rinviò per la precisazione delle conclusioni, ma la sentenza non si è poi in alcun modo occupata della questione – si è risolto in un ingiustificato sacrifìcio del principio della disponibilità delle prove e in un’omissione di motivazione sul punto (sempre interna al vizio di violazione di norma sul procedimento).

Al riguardo, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare il seguente principio di diritto:

"Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione": così Cass. n. 17906 del 2003. Adde: Cass. n. 22247 del 2008; n. 26499 del 2009; n. 7622 del 2010).

L’applicazione del principio diritto appena riportato palesa che nella specie la negazione della richiesta di audizione a chiarimenti del c.t.u., come s’è detto fra l’altro immotivata, appare violare l’art. 115 c.p.c.. p.5.2.1. Questi i motivi.

Innanzitutto, nella specie difetta una qualsiasi motivazione giustificativa della denegazione della richiesta.

In secondo luogo, la valutazione del carente approccio in iure della Corte territoriale sotto il profilo della sussunzione, emergente dalla motivazione della sentenza impugnata e sopra rilevato, evidenzia, una volta considerato il tenore della richiesta di audizione a chiarimenti, che l’iter motivazionale seguito non rivela alcuna superfluità o irrilevanza della richiesta, ma anzi, tutto al contrario, ne rafforza il carattere astrattamente e potenzialmente (cioè salvo verifica in concreto) decisivo per incrinare la soluzione data alla lite dalla sentenza impugnata.

Come emerge dalla riproduzione nel ricorso con il primo quesito a chiarimenti la qui ricorrente aveva chiesto convocarsi il c.t.u. per rendere chiarimenti, per quello che qui interessa, sui seguenti punti: "Considerato che fino alla data del suo ricovero presso la struttura sanitaria della Maieusis la Sig.na R.S. necessitava di una intensa terapia farmacologica, certificata fra l’altro dalle cartelle cliniche della clinica neurologica del Policlinico (OMISSIS), chiarisca il CTU quali effetti diretti e collaterali produceva nella paziente la assunzione di detti farmaci, nonchè le ragioni terapeutiche per cui detti farmaci le venivano prescritti dai sanitari del Policlinico (presso il quale era stata ricoverata prima di essere accolta nella struttura Maieusis e da cui era stata dimessa pacificamente, per come da atto la stessa c.t.u. con la prescrizione della detta terapia)"; "Considerato che, a quanto è certificato dalla documentazione sanitaria fornita al CTU dalla Maieusis, non risulta ivi annotata alcuna terapia farmacologica fornita alla Sig.na R., nè risulta alcun registro della terapia praticata (pag. 8, a metà), chiarisca il CTU quali effetti possono essere stati provocati alla paziente a seguito di cessazione della terapia farmacologica a lei praticata in precedenza fino alla data del di lei ricovero presso la struttura sanitaria della comunità Maieusis"; "Chiarisca il CTU, con riferimento alle conclusioni della sua relazione 1176/2002, quali specifiche prestazioni mediche, farmaco logiche e di cura siano da ricomprendere nella assistenza sanitaria ordinaria".

Ebbene, l’ultimo punto aveva chiara rilevanza al fine della ricostruzione dell’oggetto del rapporto di cura ed assistenza sanitaria assunto dalla Maieusis Comunità e, di riflesso, se del caso, anche solo alla stregua dell’art. 2043 c.c., cioè per il fatto dell’intervento dei loro operatori, dalla Maieusis Operatori, e, quindi, ai fini del corretto approccio circa la sussunzione in iure della fattispecie concreta. Ne consegue che non avrebbe dovuto e potuto essere negata dalla Corte capitolina l’audizione a chiarimento del c.t.u. sul punto e, se del caso, l’eventuale disposizione di un supplemento alla c.t.u..

Gli altri due punti, essendo funzionali alla individuazione dei riflessi sulla R. della mancanza di sottoposizione alla terapia farmacologica che all’atto del ricovero presso la Maieusis pacificamente risultava prescritta e riguardo alla quale, per quanto aveva già accertato lo stesso c.t.u., non risultava dimostrato dalla documentazione esibita dalla Maieusis la pratica (con conseguente inadempienza a quella che certamente era una implicazione necessaria della prestazione di assistenza e di cura), parimenti apparivano rilevanti ai fini ella decisione della controversia, in quanto risponde in astratto a nozioni di comune esperienza nemmeno ascrivibili al notorio tecnico, ma, appunto a quello comune, che la cessazione di una terapia farmacologica in un soggetto riguardo al quale è necessaria, senza mutamento delle condizioni che la rendevano necessaria, evidentemente non può non provocare sulle condizioni psico-fisiche del paziente delle conseguenze, la cui stima nella specie, in relazione alle particolari condizioni della R., avrebbe dovuto opportunamente essere demandata al c.t.u., che, per la limitazione del quesito affidatogli non aveva ritenuto di farla.

Risponde, inoltre, sempre a nozioni di fatto di comune esperienza le quali bene avrebbero dovuto essere tenuto presenti dalla Corte territoriale, che l’alterazione delle condizioni psico-fisiche della R. per la mancata somministrazione della terapia farmacologica poteva astrattamente avere determinato una situazione nella quale le valutazioni svolte dal c.t.u. a proposito della probabile inidoneità della manifestazioni delle patologie di epilessia e di isteria da cui la R. era affetta, in quanto evidentemente effettuate con riferimento ad una situazione di assunzione della terapia farmacologica o almeno, per quanto si desume dal tenore della relazione del c.t.u in atti, presente nel fascicolo d’ufficio, senza considerare la situazione di mancanza di tale terapia, risultavano non adeguate o almeno non chiaramente adeguate a manifestazioni delle due malattie verificatesi in mancanza della terapia.

La Corte capitolina avrebbe, dunque, dovuto ammettere la richiesta di convocazione del c.t.u. a chiarimenti anche per tali ragioni, chiaramente influenti ai fini della individuazione del se l’evento non fosse stato ascrivibile, totalmente o parzialmente (e, quindi, anche solo agli effetti dell’art. 1227 c.c., comma 2) all’inadempimento della prestazione di assistenza e di cura ordinaria, cioè non comportante una vigilanza continuativa sulla R.. p.5.3. Il procedere della Corte capitolina, là dove si è articolato con il rilevato vizio di sussunzione e con il rilevato vizio di norma del procedimento, ha determinato, in fine, anche una ricostruzione della quaestio farti chiaramente lacunosa, perchè ha tralasciato sia la considerazione della dimensione fattuale dello svolgimento del rapporto di assistenza e cura correttamente percepito al lume di un’esatta sua qualificazione in iure, sia gli elementi fattuali su cui era stata sollecitata la richiesta di chiarimenti al c.t.u.. p.6. In base ai rilievi svolti, la sentenza impugnata è cassata in accoglimento dei motivi per quanto di ragione e dai rilievi stessi emergente. p.6.1. Il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque, in diversa composizione, provvederà al rinnovo della decisione, fermi eventuali punti coperti dalla formazione della cosa giudicata interna, procedendo alle seguenti operazioni, che il Collegio indica anche agli effetti dell’adempimento dell’art. 162 c.p.c.:

a) ricostruzione dell’ambito della prestazione di assistenza e curativa delle due Associazioni in generale e con particolare riguardo alla definizione di quella che nell’ambito di essa era l’assistenza sanitaria ordinaria da prestarsi alla R.;

b) accoglimento della richiesta di convocazione a chiarimenti del c.t.u. d’appello formulata dalla R. e, qualora, atteso il tempo trascorso, essa non sia possibile, disposizione di un supplemento di c.t.u. anche con altro c.t., inteso a fornire i chiarimenti richiesti particolarmente sugli effetti sulle manifestazioni delle due patologie sofferte dalla R. della mancanza della terapia farmacologica prescritta all’atto del ricovero e, quindi, sulla possibile incidenza della consistenza di esse sull’evento occorso alla R..

Inoltre, sulla base degli esiti delle attività appena indicate la Corte di rinvio provvederà alla ricostruzione della quaestio facti attraverso gli apporti emersi da esse, considerando la prospettazione delle parti riguardo ad esse (ivi compreso l’argomento svolto a verbale dall’avocato Posi nelle deduzioni all’udienza del 13 gennaio 2003, pag. 34, retro, circa la terapia praticata in sede di ricovero presso l’Ospedale di (OMISSIS), per inferirne che la terapia durante la permanenza presso la Maieusis prima dell’evento veniva praticata, ancorchè non risultasse dalla documentazione esibita al c.t.u.) e quella in precedenza assunta e comunque ogni altro elemento risultante in atti.

Nello svolgimento di tale attività potrà e dovrà valutare nuovamente anche le altre circostanze di fatto accertate dalla c.t.u. o comunque risultanti dall’istruzione, ivi comprese le dichiarazioni rese dopo il sinistro dalla R.. E al riguardo, potrà valutare anche le ulteriori richieste di chiarimenti al c.t.u. formulate dalla R., al punto 5 della relativa nota. p.6.2. Al giudice di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie i tre motivi di ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenze impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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