T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3364 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso ritualmente notificato la società Spa M.L. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva del provvedimento prot. n.199993 in data 10.12.2009, emesso in data 10.12.2009, con il quale il Dipartimento VIPolitiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio -VII U.O. – Ufficio Condono Edilizio ha disposto il diniego dell’istanza di sanatoria ex art.40 della legge n. 47 del 1985, presentata dalla stessa società relativamente ad un immobile acquistato a seguito di procedura fallimentare;

– al gravame in esame la società ha allegato articolati motivi di violazione dell’art.10 bis della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. e delle disposizioni e principi sul giusto procedimento, dell’art.40 della legge n. 47 del 1985 nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nel provvedimento di diniego (istanza presentata oltre 120 giorni dalla data di trasferimento dell’immobile interessato dalle opere abusive, ritenendo detto termine decorrente dalla data in cui il decreto di trasferimento viene depositato in cancelleria) sarebbe stata adottata in violazione dell’art.40 della legge n. 47 del 1985 e in contrasto con l’effettiva conoscenza, da parte del privato istante, della consistenza dell’abuso dell’immobile assoggettato a procedure esecutive;

– si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso depositando documentazione;

– con ordinanza n. 1425 del 2010, pronunciata nella Camera di consiglio del 25 marzo 2010, è stata accolta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame;

– con istanza ritualmente notificata la società ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all’Amministrazione comunale l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1425/2010 non eseguita; la decisione di detta istanza è stata in seguito rinviata e successivamente cancellata dal ruolo;

– in seguito con nota 29 ottobre 2010, prot. n. 106628, il Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta attesa las carenza di riscontro probatorio richiesto dall’Ufficio riguardo la circostanza che l’immobile risultava occupato, a cui è seguita la proposizione di motivi aggiunti di parte;

– con successiva nota interlocutoria il Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma in data 11 gennaio 2011 ha comunicato le difficoltà di reperire la documentazione presso gli uffici preposti ai fini del riesame; a ciò è seguita la presentazione di parte della documentazione integrativa dei motivi aggiunti al predetto gravame;

CHE

– in data 16 marzo 2011, l’Avvocatura Capitolina ha depositato la nota 3 marzo 2011, fasc. 7705, con la quale l’Ufficio Condono Edilizio del Comune, esaminata la documentazione integrativa dei motivi aggiunti al ricorso pendente innanzi al Tar, ha ritenuto di assumere la seguente decisione: la data di effettiva riconsegna dell’immobile da parte dell’occupante si identifica con la data da far valere come termine dal quale decorrono i 120 giorni previsti dalla Legge per la presentazione dell’istanza in oggetto. Pertanto l’istanza stessa si intende accolta.

– la medesima nota è stata depositata in atti dalla società ricorrente in data 18 marzo 2011, prot. n. 18098;

– alla Camera di consiglio del 31 marzo 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

TANTO PREMESSO

Ritiene il Collegio che in questa sede di trattazione della controversia in esame, la stessa può essere definitivamente decisa sussistendone i presupposti anche di rito e prendendo atto di quanto comunicato, documentato e confermato dai difensori delle parti in udienza, riguardo la sopravvenuta emanazione della nota 3 marzo 2011, fasc. 7705, con la quale l’Ufficio Condono Edilizio del Comune ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di sanatoria in questione ai sensi dell’art.40, comma 6, della Legge n. 47 del 1985, ritenendo che la data di effettiva riconsegna dell’immobile da parte dell’occupante si identifica con la data da far valere come termine dal quale decorrono i 120 giorni previsti dalla Legge per la presentazione dell’istanza in oggetto.

Pertanto, atteso l’effetto sopravvenuto satisfattivo derivante dalla predetta nota riguardo la sussistenza dell’interesse al ricorso, il Collegio dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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