Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 maggio 2006 la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello di L.M.R.N. sulle seguenti considerazioni: 1) mancava qualsiasi prova che la transazione stipulata il 27 giugno 1997 con la madre ed il fratello fosse viziata da violenza morale ai sensi dell’ art. 1434 cod. civ. e perciò doveva essr confermato il rigetto della domanda di annullamento; 2) sussisteva la sua colpa grave per aver omesso quel minimo di diligenza e di perizia che le avrebbe consentito di avvedersi della palese infondatezza della sua pretesa.

Ricorre per cassazione L.M.R.N. cui resiste L.M.R.V. che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo deduce: "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5".

La censura si diffonde nel ripercorrere le doglianze formulate nei giudizi di merito, ma è inammissibile perchè non osserva l’ onere di indicare, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Erronea applicazione del disposto di cui all’art. 96 c.p.c." e lamenta che il giudice abbia liquidato il danno d’ufficio posto che le parti non hanno provato il danno lamentato e quindi manca la prova della loro esistenza.

Il motivo è inammissibile perchè manca l’indefettibile "ratio decidendi" della sentenza impugnata al fine di evidenziare l’errore di diritto in relazione alla concreta controversia.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione poichè l’interpretazione di legittimità sull’art. 366 bis cod. proc. civ., si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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