T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3353 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che la ricorrente C.P. S.p.A. espone di avere, da tempo, realizzato un complesso campeggistico ("Castelfusano Country Club") su un terreno di proprietà sito nel Comune di Roma e già munito, si afferma, delle opere di urbanizzazione necessarie a consentirne il funzionamento, eseguite dall’interessata a propria cura e spese;

– Che la Società si duole del fatto che, in risposta alle istanze di concessione edilizia in sanatoria, ex

lege n. 47/1985, da essa presentate -il 16 dicembre 1985 ed il 10 marzo 1986 -in relazione a talune opere abusivamente realizzate nel complesso sopra descritto, con gli atti impugnati -del 12 agosto e

dell’ 8 settembre 1999 – l’Amministrazione ha subordinato il rilascio dei titoli al pagamento di maggiori somme, sia a titolo di oblazione, quale conguaglio a saldo rispetto a quelle a suo tempo autodeterminate e già corrisposte dalla ricorrente, sia a titolo di oneri di urbanizzazione. Sebbene, con riferimento a questi ultimi, la ricorrente avesse formulato espressa richiesta di esenzione dal

relativo pagamento, proprio in ragione del fatto di aver "provveduto a propria cura e spesa all’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ali "interno del complesso campeggistico";

– che, avendo la Società dichiaratamente provveduto ai richiesti pagamenti nelle more del giudizio,

il Collegio deve in primo luogo verificare la ammissibilità, oltrechè ricevibilità, del ricorso, con specifico riguardo alla permanenza di un interesse a ricorrere dopo lo spontaneo adempimento dell’atto impugnato, ovvero se ciò abbia determinato un’acquiescenza all’operato dell’Amministrazione;

– Che la questione preliminare in esame può peraltro essere definita in senso favorevole al ricorrente, atteso che il pagamento costituiva un onere ineludibile ai fini dell’ottenimento dei titoli e della conseguente attivazione dell’impianto ricettivo, con espressa riserva di chiederne la restituzione all’esito del giudizio;

– Che, definita l’ammissibilità del giudizio, nel merito il Collegio osserva che il ricorso contesta, in particolare, la prima pretesa indicata, in quanto ai sensi dell’art. 35, co. 18, l. n. 47/1985, "decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima s’intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio", ed in quanto, in ogni caso,"trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti". Infatti, argomenta la ricorrente, per costante giurisprudenza, qualora l’istanza di concessione in sanatoria sia corredata di tutta la documentazione prevista dalla legge (come nel caso di specie, si afferma, poiché il Comune non ha mai formulato alcuna richiesta d’integrazione " il termine per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio dell’oblazione versata decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa;

– Che analogamente, prosegue la ricorrente, formatosi il silenzio assenso sulla domanda di condono ai sensi dell’art. 35, co. 18, cit., dovrebbe ritenersi altresì prescritto (ammesso che sia mai venuto ad esistenza) il diritto dell’ Amministrazione al saldo delle somme pretese a titolo di oneri concessori, essendo nella specie ampiamente decorso, dalla data di formazione del silenzio medesimo a quella della richiesta di pagamento, anche l’ordinario termine decennale;

– Ancora sulla seconda pretesa patrimoniale del Comune, la ricorrente aggiunge altresì che la specifica finalità del contributo posto a carico del concessionario, commisurato, per quanto qui interessa, all "incidenza delle spese che il Comune, di regola, deve sostenere per l’ urbanizzazione dell’ area, non consente, comunque, di considerare tamquam non essent le opere, a tal fine necessarie, che siano già state tutte realizzate direttamente dal concessionario medesimo;

– Che, costiutitosi in giudizio il Comune, i competenti uffici amministrativi hanno riferito solo che risultano presentate richieste di concessione edilizia in sanatoria dalla CASTELFUSANO PRIMA S.p.A. con prott. nn.86/33023 ed 86/129443/001002 per degli immobili siti in Viale Mediterraneo n.52, e che l’istruttoria tecnica relativa alle domande di condono suddette è stata definita e per il prot. n.86/129443 e l’Ufficio è in attesa dell’espletamento di tutti gli atti propedeutici al ritiro delle concessioni edilizie in sanatoria; che i termini di prescrizione dell’oblazione vengono conteggiati secondo quanto disposto dall’art.35, comma 12, Legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni e che, per quanto attiene il pagamento degli oneri concessori, le opere di urbanizzazione interne al complesso campeggistico sono comunque allacciate alle opere di urbanizzazione comunali e pertanto averle realizzate all’ interno della proprietà non esonera il richiedente dal pagamento degli oneri concessori;

– Che, ai fini del decidere, occorre invece acquisire una articolata e dettagliata relazione del Comune intimato, circa la completezza e fedeltà alla situazione reale delle domande di concessione e circa il successivo iter istruttorio ai fini del computo dei termini di legge, nonché circa le modalità di accertamento del maggiore importo dovuto, anche quanto all’avvenuta ponderazione, ovvero alle ragioni dell’avvenuta esclusione, dell’incidenza dell’eventuale risparmio pubblico sulle spese di urbanizzazione, conseguente alle iniziative spontanee della ricorrente;

– Che, l’ulteriore trattazione deve quindi essere rinviata ad un momento successivo al deposito della predetta relazione, e che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara ricevibile ed ammissibile ed accerta l’attualità dell’interesse azionato dai ricorrenti.

Assegna altresì al Comune intimato il termine di giorni 30 (trenta), dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, per il deposito presso la Segreteria di questa Sezione della relazione di cui in premessa.

Fissa l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 23 giugno 2011.

Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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