Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15662

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Svolgimento del processo

Il sig. C.D. ha impugnato con ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, l’ordinanza in data 3 ottobre 2007 con cui il giudice istruttore del Tribunale di Agrigento, provvedendo nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento della società a r.l. Punto Brico Fai da Te da lui promosso in relazione alla parziale ammissione al passivo di un credito per prestazioni di lavoro dipendente eseguite in favore della società fallita, ha rigettato la sua istanza di concessione di un ulteriore termine per la notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e dei verbali di causa successivi e ha dichiarato l’improcedibilità del suo ricorso.

Il curatore del fallimento, pur avendo avuto ritualmente notificato il ricorso per cassazione, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

La mancata formulazione dei quesiti di diritto a conclusione di ciascuno dei tre motivi nei quali si articola il ricorso – prescritta, a pena di inammissibilità dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al presente ricorso, proposto contro un provvedimento pubblicato il 3 ottobre 2007, in una data, quindi, in cui la norma richiamata, successivamente abrogata, era ancora in vigore – rende priva di rilevanza la questione, logicamente pregiudiziale, dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro un provvedimento, come quello impugnato, pronunciato dal giudice istruttore con manifesto eccesso dei suoi poteri, per la parte relativa all’improcedibilità dell’opposizione allo stato passivo, trattandosi di questione riservata in via esclusiva alla competenza del Tribunale in composizione collegiale.

E’ evidente, infatti, che, pur se potessero ravvisarsi nell’ordinanza del giudice istruttore, limitatamente alla detta pronuncia di improcedibilità, i caratteri della definitività e della decisorietà, entrambi necessari per ritenere ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 (non essendo, invece, sufficiente il carattere dell’abnormità), l’esito del giudizio di legittimità non potrebbe essere diverso da quello della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la mancanza, risultante ictu oculi, del requisito prescritto dal richiamato art. 366 bis cod. proc. civ..

Non avendo il curatore del fallimento svolto attività definitiva in questa sede, non deve adottarsi alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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