Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 20-04-2011, n. 15644 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Il presente ricorso impugna la decisione della Corte d’appello – di conferma della condanna di primo grado per la violazione della L. n. 633 del 1941. art. 171 ter – denunciando vizio di motivazione per mancata risposta dei giudici sulle richieste di sostituzione e rateizzazione della pena detentiva nonchè sulla richiesta di non menzione della condanna.

Il ricorrente conclude, perciò, invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

Nei motivi di appello, l’odierno ricorrente aveva chiaramente invocato la sostituzione della pena detentiva e la sua rateizzazione come ipotesi eventuale e alternativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale (quindi, richiesta anch’essa implicitamente) nonchè la non menzione della condanna per la buona condotta.

Su tali profili la Corte non si è pronunciata.

Si impone, pertanto, un annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame sui punti appena evidenziati.
P.Q.M.

Visto l’art. 637 e ss. c.p.p.;

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Corte di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *