Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15661

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 7.3.2007) la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale è stata accolta la domanda proposta da S.M. contro C.A. per il rilascio di immobile da costei occupato perchè assegnatole in sede di separazione personale dal coniuge B.M., nonchè la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di quest’ultimo (condannato al pagamento della somma di L. 1.000.000 mensile in favore della moglie).

Contro la sentenza di appello il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso C.A. la quale ha eccepito l’inammissibilità dei motivi perchè privi dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente è fondata perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il 2 marzo 2006, talchè, a pena di inammissibilità, in relazione a tutti i motivi di ricorso con i quali è denunciata la violazione di norme di diritto (il primo ed il terzo) avrebbero dovuto essere formulati pertinenti quesiti di diritto e, in relazione al vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo, avrebbe dovuto essere formulata la chiara sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c..

Quesiti e sintesi del tutto omessi nel ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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