Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 20-04-2011, n. 15643 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello, ricordando il prevalente orientamento di questa S.C. in tema di sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 633 del 1941, art 171 ter, comma 2 l’ha esclusa nella specie non essendo stata raggiunta la prova della effettiva vendita di un numero di supporti magnetici superiore a 50 ed ha, conseguentemente, ridotto la pena da un anno ad 8 mesi di reclusione.

Avverso tale decisione, ha, però, proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge perchè, a seguito del riconoscimento della insussistenza dell’aggravante, la diminuzione di pena che la Corte ha operato (pari ad un terzo) per le attenuanti generiche, è stata effettuata sulla medesima pena base utilizzata dal giudice di primo grado. E ciò, sebbene ci si riferisse ad una ipotesi diversa (quella del comma 1).

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

E’, infatti, agevole, osservare, già nella sentenza di primo grado la pena era stata tarata basandosi sui parametri del comma 1 in quanto l’aggravante del comma 2 – pur ritenuta sussistente – era stata dichiarata equivalente alle attenuanti generiche e, quindi, elisa.

I giudici di appello, pertanto, correttamente, dopo avere escluso l’aggravante, hanno semplicemente computato il quantum di diminuzione determinato dalla presenza delle circostanze attenuanti.

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge (art. 616 c.p.p), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.
P.Q.M.

Visto l’art. 637 e ss. c.p.p.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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