T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 3349 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierna ricorrente è ricercatore presso la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", e, avendo scelto di svolgere attività assistenziale ospedaliera non esclusiva presso l’intimato Policlinico Umberto I, ha optato per il tempo definito, in ottemperanza alla nota del 4/12/2006 della predetta Università con cui i docenti che avevano deciso di svolgere attività extramoenia erano stati invitati a mutare il regime universitario da tempo pieno a tempo definito.

Con il proposto gravame ha impugnato le determinazioni, in epigrafe indicate, con cui il citato Policlinico Umberto I ha disposto che i docenti universitari che avessero optato per il tempo definito continuavano a percepire l’indennità di cui all’art. 31 del DPR 761/1979 nella stessa misura agli stessi corrisposta allorché svolgevano attività di docenza universitaria a tempo pieno.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 del DPR n.761/1979;

2) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art.31 del DPR n.761/1979. Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1 e 4, della L.n.241/1990;

3) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo dell’art.31 del DPR n.761/1979. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti e per illogicità manifesta;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art.40 del D.Lgvo n.165/2001. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per ingiustizia manifesta;

5) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.31 del DPR n.761/1979. Eccesso di potere per disparità di trattamento, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti e per incompleta istruttoria.

Si è costituito il Policlinico Umberto I deducendo l’inammissibilità del proposto gravame e confutando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Si sono costituiti anche l’Università degli Studi di Roma e gli intimati ministeri contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 6.4.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il proposto gravame deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, atteso che la resistente azienda ospedaliera in sede di memoria conclusionale ha fatto presente di aver proceduto nelle more del presente giudizio alla revoca del provvedimento impugnato e di aver autorizzato la liquidazione a favore della ricorrente delle richieste differenze economiche di cui all’indennità ex art.31 del DPR n.761/1979.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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