Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 20-04-2011, n. 15641 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha anche respinto il motivo dei ricorrenti diretto ad ottenere che la diminuzione conseguente alle attenuanti generiche fosse calcolata nel massimo. Il tutto con riferimento alla condanna inflitta agli odierni ricorrenti per la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter.

Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli artt. 133 e 62 bis c.p. ricordando che il legislatore ha previsto le attenuanti di cui all’art. 62 bis proprio per individualizzare la sanzione e che esse possono essere ravvisate in qualsiasi elemento di giudizio dal quale trarre la meritevolezza di una diminuzione di pena. Per tali ragioni, così sinteticamente riassunte, i ricorrenti affermano che ad essi le attenuanti generiche avrebbero potuto essere concesse nella massima estensione.

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – I ricorsi sono inammissibili per la loro totale genericità.

Le argomentazioni svolte a sostegno della doglianza si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio e non in una puntuale critica alla motivazione della Corte – che pure vi è stata – per negare quanto già richiesto in appello.

Osservano, infatti, i giudici di secondo grado che "Il primo giudice ha già concesso le circostanze attenuanti, valutate in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti solo per M. e Mo. ed equivalenti invece per il P., ostandovi per costui la recidiva contestata, valorizzando sia la buona condotta processuale tenuta dagli imputati sia la stimata non particolare gravità del fatto". Ciò constatato, però, i giudici d’appello hanno escluso la possibilità di rivedere in melius quella scelta sul rilievo della "assenza di ulteriori elementi valutabili favorevolmente" … e la pena "in misura contenuta e non distante dal minimo edittale".

Orbene, a fronte di tale considerazione, i ricorrenti si limitano a richiamare dei concetti del tutto generali in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche senza indicare gli "elementi positivi" che dovrebbero giustificare la richiesta di una maggiore attenuazione o che sarebbero stati pretermessi dalla Corte.

Ed infatti, la funzione di adeguamento della pena al caso concreto – propria delle attenuanti generiche – è correlata alla sussistenza obiettiva di situazioni o circostanze non rientranti tra quelle già codificate ma che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare, considerazione (sez. 1, 22.9.93, stentano, Rv. 195339).

In ogni caso, non va dimenticato che il loro riconoscimento o meno è frutto di un "giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo" (sez. 1, 4.11.04, p.g. in proc. Paimisani, Rv. 230591). Questo è quanto, per l’appunto, avvenuto nella specie ed una volta che si rinvenga una motivazione aderente ai dati processuali e che giunga a conclusioni che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essa non è censurabile in cassazione.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
P.Q.M.

Visto l’art. 637 e ss. c.p.p.;

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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