Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15658 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1990 le signore L. M., L.A. e L.C. convenivano dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria per opporsi all’indennità di espropriazione di due fondi di loro proprietà, determinata, rispettivamente, nella somma di L. 10.835.000 e L. 14.792.000, assumendo che i terreni avevano natura urbana e vocazione edificatoria.

Costituitosi ritualmente il consorzio ASI contestava la pretesa natura edificatoria, trattandosi di terreni seminativi ed in parte incolti.

Nel corso dell’istruttoria era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza emessa il 29 gennaio 2004 la Corte d’appello di Reggio Calabria determinava in complessivi Euro 13.020,00 l’indennità di esproprio, disponendone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti; rigettava la domanda di risarcimento danni per svalutazione monetaria e dichiarava compensate tra le parti le spese di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, le signore L. proponevano ricorso per cassazione, notificato il 24 febbraio 2005, deducendo, con unico motivo, la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in relazione al D.M. 2 aprile 1968, art. 2, nonchè la carenza di motivazione, nel qualificare come agricolo un terreno destinato invece a nuovi insediamenti industriali, commerciali o assimilati (zona D), sul presupposto che essi fossero ubicati in aperta campagna.

Resisteva con controricorso il consorzio ASI. All’udienza del 17 maggio 2011 il Procuratore generale ed il difensore delle ricorrenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La stessa Corte d’appello di Reggio Calabria, recependo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha accertato l’inserimento dei terreni in questione nella zona territoriale omogenea "D" (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, commerciali o ad essi assimilati) di cui al D.M. 2 aprile 1968, art. 2 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti), emanato in attuazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Urbanistica 17 agosto 142, 1150 – legge ponte urbanistica).

Ne consegue il regime di edificabilità legale, sia pure nel rispetto della destinazione urbanistica derivante dalla predetta zonizzazione (Cass., sez. 1^, 24 aprile 2007, n. 9891; Cass. sez. 1^, 6 settembre 2006, n. 19128): edificabilità, contraddittoriamente negata in sentenza sulla base di un dato meramente estrinseco, quale l’ubicazione in aperta campagna. Peraltro, la corte territoriale ha dato pure atto dell’esistenza di altre costruzioni, in aree adiacenti, aventi natura di capannoni industriali per la trasformazione di prodotti agricoli.

Nella determinazione dell’indennità di espropriazione, a seguito delLa dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, vanno applicati, ratione temporis, i criteri previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, con riferimento al valore di mercato (Cass., sez. 1^, 28 novembre 2008, n.28.431).

La sentenza dev’essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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