Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 20-04-2011, n. 15640 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’odierno ricorrente è stato condannato per avere detenuto, ai fini di cederli n. 238 tra DVD e CD, duplicati abusivamente e privi del contrassegno SIAE (fatti del 15.5.07).

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo violazione di legge in quanto l’obbligo di apporre il contrassegno SIAE costituisce una regola tecnica la cui opponibilità al privato discende da una previa comunicazione alla Commissione. In difetto di tale adempimento (all’epoca di commissione dei fatti), il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicare la norma e mandare assolto l’imputato. Ed infatti, in forza del principio di libera circolazione delle merci la "regola tecnica" del contrassegno Siaie per essere efficace in Italia avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione. In difetto di tale adempimento, avrebbero dovuto valere i principi enunciati dalla nota sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (8 novembre 2007 – Schwibbert).

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile per più ragioni.

La prima va rinvenuta nel fatto che l’argomento qui speso è del tutto nuovo e non risulta mai proposto con i motivi di appello ove, invece, si era invocata l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p..

Sussiste, quindi, violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità essendo state, per la prima volta, prospettate in detta sede questioni attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistiti dalla presunzione di conformità al diritto (sez. 4, 18.5.94, Bentam, Rv. 199216).

Vi è, poi, da soggiungere che, in ogni caso, la questione è manifestamente infondata perchè la invocata disapplicazione della norma avrebbe avuto ragione d’essere solo nel caso in cui l’unica censura ascrivibile fosse stata quella della mancanza del contrassegno SIAE si da versare nella ipotesi di violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d).

Tale non è il caso che occupa ove la contestazione correttamente ascrivibile è quella relativa alla lett. c) ovverosia di avere detenuto e venduto i CD illecitamente contraffatti.

Come risulta, infatti dalla sentenza di primo grado (che, vista la concordanza di decisione si salda con quella qui impugnata grado sono concordanti, la motivazione espressa in appello si "salda" – S.U. 4.2.92, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 1, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. 1, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906), "tanto dal verbale di arresto in flagranza di reato quanto dalle dichiarazioni rese in sede di convalida dall’ispettore capo della Polizia di Stato M. G., nel transitare in via (OMISSIS) egli scorse il D. mentre era intento alla vendita di alcuni compact disk posti su una cassettina poggiata in terra. Alla vista dei verbalizzanti il D. tentava la fuga ma veniva subito fermato".

Evidente, quindi, che nella specie, l’assenza di contrassegno era solo un elemento ulteriore rispetto ad altri (numero dei CD e circostanze di detenzione) indizianti della illecita detenzione a fini di vendita.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
P.Q.M.

Visto l’art. 637 e ss. c.p.p.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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