T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 3344 Parti: poteri ed obblighi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame sono state impugnate:

I) la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata soa:

a) ha disposto la decadenza delle attestazioni di qualificazione n.3305/23/00, n.3589/23/00 del 3.7.2007 e n.4077/23/00 del 5.3.2008 rilasciate alla società ricorrente per il venir meno in capo a quest’ultima del requisito di cui all’art.17 lett. m) del DPR n.34/2000;

b) ha rigettato sempre per la stessa ragione l’istanza con cui la srl E. aveva chiesto il rilascio di una nuova attestazione.

II) l’annotazione nel casellario informatico delle imprese da parte della resistente Autorità della nota con cui la predetta soa ha comunicato l’avvenuta adozione della decadenza e del diniego di cui sopra " in quanto è emerso che parte della documentazione utilizzata dall’impresa ai fini del rilascio delle attestazioni non è risultata veritiera, circostanza che integra gli estremi della intervenuta violazione di cui all’art.17, comma 1, lett.m) del D.P.R. n.34/2000".

Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:

1) la srl E. ha ottenuto a suo tempo dalla resistente soa il rilascio delle attestazioni di qualificazione n.3305/23/00, n.3589/23/00 del 3.7.2007 e n.4077/23/00 del 5.3.2008 in corso di validità alla data di adozione del gravato provvedimento di decadenza;

b) tra la documentazione a tal fine prodotta era stato presentato un certificato di esecuzione lavori rilasciato dall’Anas dell’Umbria alla ditta individuale E. di Di Porto Nicola, la quale aveva ceduto il relativo ramo di azienda alla odierna istante;

c) avendo la stazione appaltante non confermato i dati di cui al citato certificato, la ripetuta soa, ha attivato, il procedimento conclusosi con la gravata determinazione di decadenza e di rigetto dell’istanza con cui la ricorrente aveva chiesto il rilascio di una nuova attestazione;

d) tale provvedimento, inoltre, è stato trasmesso all’Autorità di vigilanza la quale ne ha disposto l’annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell’art.27 del DPR n.34/2000.

Il gravame è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Difetto di motivazione. Violazione dell’art.40 del D,lgvo n.163/2006. Violazione degli artt.15, 16,17 e 27 del DPR n.34/2000. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento e carenza di istruttoria. Travisamento.

Si è costituita l’Autorità di Vigilanza contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 6.4. 2011 il proposto gravame è stato assunto in decisione.

Risulta palesemente fondata la doglianza con cui è stata contestata la legittimità della determinazione dell’intimata soa, la quale è stata adottata per il venir meno in capo alla società ricorrente del requisito di cui all’art.17 lett. m) del DPR n.34/2000 – il quale prevede tra i requisiti generali per ottenere il rilascio di un’attestazione l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione – senza che fosse in alcun modo dimostrata l’imputabilità del falso documentale alla srl E..

Al riguardo il Collegio – in disparte la circostanza che la mera decadenza poteva essere legittimamente pronunciata sulla base del mero dato oggettivo della produzione di un documento falso indipendentemente, quindi, dalla sussistenza dei presupposti previsti dal richiamato art.17, comma 1, lett.m – sottolinea che la tesi su cui si basa il contestato provvedimento risulta in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione, analiticamente richiamato da parte ricorrente, secondo cui la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all’impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest’ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

In sostanza è richiesto che l’impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l’abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell’accertare la non veridicità della documentazione prodotta.

In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui la citata determinazione che si è basata su tale automatismo risulta in palese contrasto con il disposto dell’art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

L’annullamento della determinazione assunta dalla soa comporta come diretta ed immediata conseguenza la caducazione dell’annotazione della stessa nel Casellario informatico, indipendentemente dallo scrutinio delle censure dedotte avverso l’operato dell’Autorità.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.6567 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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