Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 20-04-2011, n. 15741 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.R. ricorre avverso la sentenza, in data 16 giugno 2010, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, con la quale, gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 c.p.p., per il reato di estorsione, e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte ha stabilito: "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *