Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15655 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 1 ottobre – 6 novembre 2008 la Corte d’Appello di Torino condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 4.000,00 in favore di P.I. in parziale accoglimento della domanda formulata con ricorso depositato il 15 gennaio 2008 con il quale si chiedeva la corresponsione della somma di Euro 16.0000,00 a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi alla Pretura di La Spezia con citazione notificata il 18 marzo 1999, definito in primo grado con sentenza del 12 settembre 2003 e tuttora pendente in appello. Osservava la Corte che nella specie il termine di durata ordinaria del processo presupposto, considerato nelle due fasi, poteva ritenersi superato al la data del ricorso introduttivo della domanda di e qua riparazione in misura di tre anni (rectius: quattro anni) con il riconoscimento di un equo indennizzo nella misura innanzi indicata.

Contro il decreto ricorre per cassazione P.I. con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura il decreto impugnato per non aver tenuto conto dell’in tera durata del processo.

La censura è destituita di fondamento poichè la L. n. 89 del 2001, art. 2, impone di corre lare l’equa riparazione al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e tale modalità di calcolo non esclude la compatibilità di tale disciplina con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione CEDU (Cass. 26 a prile 2005, n. 8603; 14 febbraio 2008, n. 3716 e successiva giurisprudenza conforme). Nella specie il periodo eccedente la durata ragionevole del processo è stata correttamente determinata detraendo dall’intera durata il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado e quello di due anni per il giudizio di appello.

Con il secondo motivo viene censurata la mancata osservanza dei parametri cui sia attiene la Corte europea nella liquidazione dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo.

Anche tale censura è destituita di fondamento poichè la liquidazione di un’equa riparazione in ini sura di Euro 1000,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo corrisponde pienamente ai parametri cui si attiene la giurisprudenza della Corte europea e superano quelli adottati da questa Corte, la quale liquida Euro 750,00 per i primi tre anni di eccedenza ed Euro 1.000,00 per gli anni successivi.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 800,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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