T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 3342 Trattenimento in servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il professore ricorrente, ha richiesto il prolungamento biennale del servizio ai sensi dell’art 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 prima del compimento del settantesimo anno di età.

La richiesta venne, a suo tempo, accolta con decreto rettorale, ma a seguito della modifica dell’art 16 operata dal d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, che aveva reso inoperanti i trattenimenti in servizio già autorizzati, era stata presentata nuova e tempestiva domanda di trattenimento in servizio per la durata biennale, che tuttavia veniva respinta con decreto rettorale n. 9088 del 2.7.2010.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso.

Nella sede cautelare il provvedimento veniva sospeso

Il ricorrente ha fatto richiamo ai criteri di valutazione delle richieste di trattenimento in servizio come elaborati dal Senato Accademico ed in base ai quali il trattenimento in servizio era subordinato al contestuale possesso dei seguenti requisiti: a) presenza in servizio del docente quale condizione indispensabile per assicurare la soddisfazione dei requisiti necessari di docenti nei settori scientificodisciplinari caratterizzanti stabiliti dal MIUR per l’attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale compresi nell’offerta formativa; b)conferimento nella Banca Saperi dell’Università Sapienza di Roma nel periodo 2007/2009 di almeno 5 pubblicazioni scientifiche validate dal Direttore di Dipartimento; c) rivestire la posizione di coordinatore di progetti o sottoprogetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di un ProgrammaQuadro. d) coordinatori nazionali o responsabili locali di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN, FIRB), finanziati con fondi ministeriali; e) coordinatori nazionali o responsabili locali di progetti di ricerca finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni o Enti morali riconosciuti (escluse le ONLUS); f) aver adempiuto all’obbligo di presentazione della relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta per il periodo 2006/2008, con verifica positiva della Facoltà di appartenenza.

Sulla base di detti criteri la domanda del Prof A. – come già cennato – veniva respinta

L " ordinanza del Tribunale che aveva accolto la domanda cautelare era stata basata sul rilievo della sussistenza di adeguati elementi di fumus boni iuris, con riferimento, in particolare, alla mancata considerazione dell’attività assistenziale svolta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 24.11.2010 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato.

In base alla normativa in materia ( d.Lgs. n. 503 del 30.12.1992, come modificato dall’art 72 comma 7 del d.l. n. 112 del 25.6.2008 convertito dalla legge n. 133 del 6.8.2008) era previsto che il prolungamento biennale del servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo fosse possibile solo nel caso in cui l’amministrazione avesse valutato la richiesta, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, ed in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.

Era altresì previsto che la domanda di trattenimento dovesse essere presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo secondo gli specifici ordinamenti dei pubblici dipendenti.

Questo Tribunale (cfr sentenze n. 17818 del 2010; n. 19822 del 2010; n. 12994 del 2010; n.. 7672 del 2009; n. 12994 del 2010), in base al dato testuale della normativa, ha rilevato che il prolungamento biennale del servizio non costituiva più una facoltà dell’impiegato, sottoposta unicamente ad atto di propria volontà, ma veniva a dipendere dalla facoltà all’Amministrazione di appartenenza di valutare, discrezionalmente, l’opportunità e la convenienza di concedere il beneficio invocato.

Tale esercizio di potere discrezionale è limitato dalla norma alla valutazione degli specifici presupposti sopra riferiti, alcuni dei quali legati ai profili organizzativi generali dell’amministrazione, "in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali"; gli altri alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente, "in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi".

La norma applicata, come detto, richiedeva anche una disamina relativa alla posizione del singolo dipendente, sia in relazione alla sua specifica esperienza, sia in relazione al servizio svolto.

E’ evidente che tali valutazioni dovessero essere effettuate in considerazione della specifica professionalità del dipendente pubblico richiedente il prolungamento biennale del servizio

Pertanto, nel caso dei professori universitari si doveva tener conto della particolarità della attività svolta, sia di insegnamento sia di ricerca e tali elementi dovevano formare oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione (se fossero in corso programmi di ricerca non suscettibili di immediata interruzione o corsi di insegnamento non facilmente sostituibili, ecc.) (T.A.R Lazio Roma, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 10428).

In particolare, va considerato che il professore universitario, docente nelle materie cliniche, svolge oltre alle funzioni didattiche, anche le funzioni assistenziali presso l’azienda ospedaliera:

Di esse l’Università non ha tenuto alcun conto, né facendovi un riferimento nella motivazione, né richiedendo un parere all’azienda ospedaliera, né valutando se vi fossero programmi in corso presso di essa.

Si deve ricordare che il d.lgs. n. 517 del 21121999 considera le attività assistenziali, essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell’Università.

La legge n. 230 del 4112005, prevede infatti, ed espressamente, la inscindibiltà delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca esercitate dai professori di materie cliniche, così come esposto nel comma 18 dell’art 1, per il che, i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della legge, mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, congiuntamente a quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, laddove abbiano diritto al prolungamento delle attività didattiche

Si tratta di elementi che l’Amministrazione non ha preso in considerazione con conseguente illegittimità del diniego di trattenimento in servizio.

E’ peraltro da considerare, a margine di quanto esposto, che la previsione di una serie di requisiti per il prolungamento di servizio, da doversi possedere cumulativamente, costituisce fattore ingiustificatamente ostativo alla concessione del beneficio del prolungamento del servizio, con conseguente depauperamento del livello qualitativo della docenza e della assistenza, non potendosi considerare, sempre e comunque, equivalente la prestazione fornita da docenti di antica esperienza con quella di generazioni di soggetti potenzialmente ancora in corso di formazione.

Ed è, in tal senso profondamente sintomatico il fatto che nessuno dei 57 richiedenti il prolungamento di servizio, tra i quali l "odierno ricorrente, abbia ottenuto il beneficio

A ciò si aggiunga il rilievo che, al termine della carriera universitaria, il docente è impegnato prevalentemente nella produzione scientifica della struttura ad esso affidata, più che non nella produzione strettamente propria.

Per più di un profilo dunque, i criteri adottati dalla resistente Amministrazione non possono essere condivisi, con la conseguenza che l’odierno ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del decreto rettorale n. 9088 del 2.7.2010.

L’accoglimento per tali motivi di ricorso comporta l’assorbimento delle altre censure.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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