Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 20-04-2011, n. 15739 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.A. e L.B. ricorrono avverso la sentenza, in data 16 marzo 2010, del Gup del Tribunale di Livorno, con cui sono stati condannati, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il primo per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e il secondo per i reati di associazione a delinquere, peculato e altro, e ne chiedono l’annullamento, il primo per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e il secondo per la parte relativa alla disposta confisca del denaro e dei beni di altra utilità;

Orbene per quanto riguarda la posizione del L. osserva la Corte che "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);

ciò premesso poichè non viene assolutamente contestata l’insussistenza di una ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. e che dalla motivazione emerge chiaramente che il denaro, i beni e ogni altra utilità sono stati confiscati ex L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, comma 1, ipotesi di confisca obbligatoria per i reati contestati, stante l’accertata sproporzione tra reddito e valore dei beni, ed in presenza di un provvedimento del TdR, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;

per quanto riguarda la posizione del F. il ricorso deve essere accolto, a seguito della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere che in tema di patteggiamento, non è consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell’accordo intervenuto tra le parti, poichè in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato, anche con riferimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, 15 ottobre 2010, n. 39213, CED cass., n. 248520).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve esser accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di F.A., e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Livorno per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F. A., con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Livorno per il giudizio;

dichiara inammissibile il ricorso di L.B. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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