Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 20-04-2011, n. 15694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.R. ricorre avverso la sentenza, in data 27 aprile 2010, della Corte d’appello di Brescia, che a parziale conferma della sentenza del Tribunale di Mantova,previa riqualificazione del fatto, lo ha condannato per il reato di cui all’art. 712 c.p., e, chiedendone l’annullamento, deduce la carenza di motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi utilizzati per affermare la sua responsabilità, e comunque per negare l’inquadrabilità del fatto nell’art. 712 c.p., ovvero l’ammissione al procedimento di oblazione ex art. 162 bis c.p..

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento agli elementi relativi alle modalità di ricezione dei farmaci di provenienza delittuosa e al comportamento dell’imputato che pagava gli stessi senza consegna regolare fattura e alla valutazione della gravità del fatto, che correttamente ha portato all’esclusione dell’ammissibilità della domanda di oblazione ex art. 162 bis c.p.; le valutazioni appaiono esenti da censure logico giuridiche anche per quanto riguarda le modalità procedimentali adottate, essendo stato garantito il contraddittorio tra le parti, e comunque essendo stata adottata una motivazione di rigetto nel merito).

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

Per quanto riguarda la sussistenza dell’elemento soggettivo nel caso di specie la Corte ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in base al quale ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perchè è richiesta solo la prova dell’acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell’art. 712 c.p. (Cass., sez. U, 26 novembre 2009, n. 12433, CED 246325), come è avvenuto nel caso di specie.

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va rigettata l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *