Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 20-04-2011, n. 15693 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.O. ricorre avverso la sentenza, in data 17 maggio 2010 della Corte d’appello di Trieste con la quale, gli è stata applicata la prescrizione in ordine al reato di cui all’art. 2636 c.c. …, e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; in ogni caso la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi integranti il reato sopraindicato.

Il ricorso è manifestamente infondato; la sentenza del giudice di merito che abbia escluso la sussistenza delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);

Nel caso in esame la Corte ha evidenziato tutti gli elementi che integrano la sussistenza della fattispecie contestata, tra cui le stesse dichiarazioni del ricorrente rese spontaneamente in appello.

Peraltro, in ordine al concorso tra formule assolutorie e quelle di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. per estinzione del reato, è stata fatta corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (v. Cass., sez. un., 29 maggio 2009, Tettamanti).

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p. (richiamo al verbale di sequestro e alla denuncia).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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