T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 579 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo in discussione T.G. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento 26.1.2010 con cui la Prefettura di Bergamo ha rigettato la sua richiesta tesa ad ottenere il nulla osta all’assunzione con contratto di lavoro subordinato del cittadino extracomunitario D.I. nell’ambito dei flussi 2007/2008.

Il rigetto dell’istanza era motivata in ragione del fatto che il sig. Doci precedentemente era stato espulso dall’Italia con decreto prefettizio del 26.4.2005 con segnalazione di inammissibilità Schengen fino al 26.4.2010.

Con ordinanza n.303 del27.5.2010 questa Sezione, poichè la segnalazione di inammissibilità suddetta era già scaduta, invitava la Prefettura di Bergamo a riesaminare la posizione del cittadino extracomunitario.

Con provvedimento del 2 settembre 2010 il dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bergamo confermava il rigetto, affermando tra l’altro che l’inammissibilità Schengen si sarebbe protratta sino al 26.4.2015, e ciò in ragione del fatto che l’espulsione coattiva impediva al cittadino extracomunitario di rientrare in Italia prima del compimento del decennio dalla data di espulsione.

Il ricorrente con atto di motivi aggiunti impugnava quest’ultimo provvedimento, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva per l’amministrazione l’avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia che chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di giudizio.

Alla odierna udienza il ricorso passava in decisione.

MOTIVAZIONE

Il ricorso è infondato.

Risulta dalla documentazione in atti, nonché dalla stessa ammissione del ricorrente, che il cittadino extracomunitario D.I., in favore del quale era stata presentata l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il nulla osta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato, in occasione dei flussi 2007/2008, che il detto cittadino era stato espulso con accompagnamento alla frontiera a seguito di decreto di espulsione del Prefetto di Bergamo del 26.4.2005.

Ciò comporta che il detto cittadino, ai sensi dell’art.1, c.8 del D.L.195/02, ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n.206 del 26.5.2006, potrà rientrare in Italia soltantodopo il decorso di alcuni anni dalla espulsione, decorso, che, nel caso di specie, si traduce in un decennio dalla data di esecuzione del decreto di espulsione, salvo specifica autorizzazione speciale al rientro del Ministro dell’Interno ex art. 19 bis del DPR 394/1999.

In conclusione, a prescindere dalla questione concernente il periodo di inammissibilità nel territorio Schengen, il ricorso deve essere comunque rigettato a causa della suddetta espulsione coattiva.

Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, ivi compreso il deposito del contributo unificato non versato dal suo difensore all’atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio che liquida nella somma complessiva di Euro 1.500,00 oltre gli oneri accessori.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Segreteria generale della Sezione la somma dovuta per il prescritto deposito del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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