Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 20-04-2011, n. 15691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. ricorre avverso la sentenza, in data 21 gennaio 2010 della Corte d’appello di Ancona, con cui è stata parzialmente confermata la condanna per il reato di cui all’art. 648 c.p., rideterminando la pena a mesi otto di reclusione e Euro 300,00 di multa, di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona,sez. distaccata di Jesi, in data 18 maggio 2007, e chiedendone l’annullamento, lamenta la carenza di motivazione in ordine ai profili di responsabilità, anche in relazione alla difformità tra il reato contestato e il dispositivo della sentenza di condanna.

Preliminarmente deve sottolinearsi come, dalla lettura della motivazione, appaia inesistente la ritenuta condanna anche in ordine ad un reato di furto, non contestato.

Nel merito, in apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto (come ad esempio la mancata escussione di testi, pur essendo stato richiesto il rito abbreviato) che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (si veda, tra i tanti il corretto riferimento alle dichiarazioni del proprietario del carnet di assegni) (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260).

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione;

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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