T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 577 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con il presente ricorso è stato richiesto:

a – l’annullamento della delib. C.C. n. 13 del 30.06.2008 con la quale l’intimato Comune approva il progetto esecutivo di opere di urbanizzazione primaria e di completamento del PLU "Gerola" (PLU 1°, PLU 2°);

b – l’accertamento dell’intervenuta prescrizione degli obblighi convenzionali relativi agli oneri economici, per la quota spettante alla ricorrente, relativi alle opere di urbanizzazione di cui agli art. 6 e 7 della convenzione stipulata tra il ricorrente e il Comune di Fiesco in data 12.02.2003 Rep. 316;

c – in subordine, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo della ricorrente a contribuire, per la quota di sua spettanza, ai maggiori oneri derivanti dalle varianti apportate unilateralmente dal Comune ai progetti relativi alle opere di urbanizzazione afferenti al piano di lottizzazione artigianale d’ufficio di cui alla convenzione stipulata tra il ricorrente e il Comune di Fiesco in data 12.02.2003 Rep. 316;

d – l’accertamento dell’obbligo del Comune di Fiesco allo svincolo della cauzione bancaria prestata dall’Istituto Bancario S. Paolo IMI, Filiale di Castelleone (n. 08020/8200/00198098 del 7.02.2003) per un importo di Euro 72.500,00 e rilasciata a garanzia di tutte le obbligazioni connesse all’attuazione della convenzione e del piano nonché dei danni comunque derivati nel periodo di manutenzione e conservazione delle opere di urbanizzazione, nonché per le sanzioni amministrative eventualmente irrogate dal Comune;

e – il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, per violazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., per lesione degli interessi legittimi determinato dal comportamento illegittimo del Comune, con rivalutazione monetaria ed interessi dal diritto al saldo.

1.2 – In particolare la parte attrice – dopo aver ricordato di essere stata assegnataria di una’area di P.L. artigianale e di avere ottenuto la proprietà il 12.2.2003 – rammenta, per quanto di ragione ritenuta, che nella inerente convenzione veniva fissata in 5 anni la validità di detto piano con precisazione che il termine iniziale di tale periodo avrebbe dovuto decorrere dalla data di intervenuta esecutività dell’atto di approvazione definitiva del piano stesso, concretizzarsi, a dire di questa medesima, già il 28.9.2001.

1.2.1 – A tali termini farebbe eccezione – sempre a detta della parte attrice – convenuti diversi tempi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel senso che le stesse avrebbero dovuto essere realizzate in un altrimenti diverso quinquennio: già scaduto, poiché asseritamente decorrente dal 12.2.2003 (data di sottoscrizione della convenzione stessa).

1.2.1.1 – In tale contesto pattizio particolare – sempre secondo la parte attrice – le dette opere di urbanizzazione primaria avrebbero dovuto, altresì, essere realizzate direttamente dal Comune, con accollo di spese pro quota ai vari lottizzanti determinata in modo proporzionale in ragione della superficie fondiaria in possesso di ciascuno, con un valore di Euro 539.130,00 e con una quota provvisoria iniziale di esborso di Euro 60.900,00: intangibile ed immodificabile la prima. Tali opere avrebbero dovuto – a termini di convenzione stessa – essere iniziate dal Comune entro 6 mesi dal 12.2.2003 e terminate entro il 12.2.2008 (ut supra 1° cpv).

1.3 – Una serie di vicende ha determinato, tuttavia, che il progetto delle opere di urbanizzazione venisse approvato, in via definitiva, solo con la delib. c.c. n. 13 del 30.06.2008.

1.3.1 – In relazione a tale ultimo e successivo contesto temporale è risultato che il costo finale (a detta della parte attrice non ancora certo del tutto) delle più volte citate opere di urbanizzazione primaria sia lievitato di molto a tal punto che la relativa quota di spese è aumentata di Euro 163.282,43; cifra che – sommata alla precedente – porta il relativo esborso intorno agli Euro 762.000,00, senza contare l’aumento dei costi progettuali.

2 – A fronte di tutto ciò la parte attrice ha introdotto – a sostegno delle relative su riassunte ed inframmezzate domande – alcune strumentali lamentele.

2.1 – Al seguito si enuncia:

a – violazione di legge in relazione agli artt. 15 e 18 del DPR 554/1999 e violazione dell’art. 97 Costituzione in tema di trasparenza e buon andamento della PA e difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 e s.m.i.;

b – violazione dell’art. 6 della convenzione 12.2.2003;

c – asserita intervenuta responsabilità contrattuale del Comune ex art. 1175, 1375, 1218, 2043 e 2049 del Codice civile;

d – connessa domanda di risoluzione parziale per eccesiva onerosità sopravvenuta;

e – asserita intervenuta prescrizione degli obblighi a carico di lottizzanti per decorso della durata della validità della convenzione stessa;

f – connessa domanda di danni, previo accertamento dalla responsabilità della PA, per non intervenuta assegnazione degli inerenti lavori per le opere di urbanizzazione tramite gara pubblica;

g – connessa generica domanda risarcitoria.

3 – Si è costituito in giudizio l’intimato Comune; il medesimo, partitamente deducendo ex adverso, ha concluso per l’infondatezza delle domande sopra riassunte e delle strumentali censure annesse.

4 – All’U.P. del 9 marzo 2011 la causa – dopo breve discussione – è stata spedita a sentenza.

5 – Come si è potuto notare la parte attrice affastella una serie di domande e strumentali censure (alcune delle prime tra loro contraddittorie) che, nella sostanza, riguardano esclusivamente i tempi di durata e di validità da alcuni impegni contenuti nella convenzione del 12.2.2003. Fanno poi da corollario, anch’esso strumentale, alcune altre domande ed in ultimo anche una domanda generica di risarcimento di danno.

6 – Ciò brevemente premesso, pare più che evidente che la decisione intorno alla presente causa è di competenza di questo Giudice essendo le relative domande e le connesse censure tese a far disvelare il contenuto effettivo di alcuni profili di carattere esecutivo inerenti una convenzione urbanistica e se e in che misura vari obblighi ed impegni connessi ancora sussistano o meno (v. TAR BS 2593/09 e giurisprudenza ivi citata).

7 – Tanto ulteriormente premesso, ritiene il Collegio già di poter sgombrare il campo da una domanda che – all’evidenza – appare fuori d’opera.

7.1 – E’ questo il caso della domanda rubricata riassuntivamente sub 2 f con cui, nello specifico, si chiede una riduzione del 10% del denunciato incremento di spese per le opere descritte (~163.000,00 Euro); ciò alla stregua del fatto che, nel caso, il Comune non avrebbe dato corso ad una gara pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione medesima altresì incorrendo, proprio in tal modo, in una scorretta gestione economicofinanziaria del pubblico denaro.

7.1.2 – Emerge, invero, al contrario e per atti, che il Comune ha dato, invece, corso alla relativa gara con procedura ad evidenza pubblica; va altresì osservato che, alla data di postulazione delle domande de quibus, non si comprende come già fosse possibile aprioristicamente escludere – a mente della parte attrice – che il Comune avesse ormai accantonato la scelta di dare corso ad una siffatta procedura ad evidenza pubblica stessa, anche per il futuro.

Senza contare che il Collegio nutre fortissimi dubbi sulla insistenza di un concreto duplice profilo di legittimazione attiva della detta parte a prospettare una siffatta domanda non avendo essa fornito prove sulle proprie potenzialità imprenditoriali per partecipare alla sollecitata gara. Mentre per il resto – a mò di conclusione e spiegazione diffusa e onnicomprensiva – si dirà anche oltre.

7.2 – E’ pure fuor d’opera la prima domanda (sub 2a) con la quale si afferma – come premessa utile – che il Comune, in relazione alle somme in contestazione, avrebbe dovuto rispettare il limite economico previsto inizialmente nel 2001 (delib. 25 del 28.9.2001).

A tale riguardo va rilevato che le varie fasi procedurali inerenti gli aspetti progettuali delle opere de quibus sono iniziate nel corso del 2003; mentre nell’ambito della convenzione in discorso il valore (e perciò la sopra iniziale quota) assegnato alle relative opere di urbanizzazione primaria, risulta essere stato fissato solo in modo esplicitamente indicativo nella somma (pro quota) di Euro 539.130,00. Inoltre la convenzione è stata sottoscritta nel 2003 (clausola art. 6). La stessa – come si annoterà in seguito – è, peraltro, ancora valida ed efficace.

Nel mentre si osserva – già da subito – che con la delib. n. 25 del 28.9.2001 il C.C. approva in via definitiva il PLU II solo sotto il profilo urbanistico, ma con essa non si approva alcun progetto definitivo delle opere de quibus; il quale ultimo è stato approvato solo con la delib. C.C. n. 13 del 30.06.2008 (ut supra).

Inoltre, anche in questo secondo caso, la posizione di interesse della soc. ricorrente – che non pare rispecchiarsi attivamente e funzionalmente nei disposti delle fattispecie di cui all’art. 32 del dec. Lg.vo n. 163 del 2006 – rende più che perplesso il Collegio sulla sussistenza in capo ad essa di una legittimazione ad agire scaturibile da tale condizione di solo fatto. Ciò pure a tutto concedere sull’altrimenti fatto che le connesse norme evocate e le ulteriori richiamate siano suscettibili di circolare, sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo materiale che economico, nell’ambito della qui discussa vicenda.

8 – E’ ora il caso di approcciarsi ancor più specificatamente al contenuto della convenzione 12.2.2003; questa è di molto successiva – come già rilevato – alla data di deliberazione C.C. n. 25 del 28.9.2001. La stessa – come già annotato – è, pressoché contestuale al tempo di inizio della fase progettuale relativa alle più volte citate opere di urbanizzazione.

8.1 – Orbene – andando aldilà di alcune evidenti contraddizioni logicofunzionali e teleologiche che traspaiono dal fondo di alcune ulteriori domande – va ora rilevato che la vista eccezione di intervenuta prescrizione, ritenuta utile per opporsi al denunciato ulteriore esborso, che troverebbe sostanza dall’essere ormai trascorso il termine quinquennale di validità di clausole economiche la cui esecuzione sarebbe a carico della soc. attrice (v. art. 2 convenzione) (v punto 2 a), è del tutto fuori luogo.

8.1.1 – Va – in primo luogo annotato che nell’arco del detto quinquennio (dal 12.2.2003 al 12.2.2008) alla soc. ricorrente non potrebbe essere imposto alcun esborso di specie ed ulteriore.

Invero quest’ultima, durante tutto il corso di tale iniziale quinquennio (v. art. 2 convenzione), resta libera di eseguire spontaneamente tutte "le clausole e le prescrizioni contenute nella presente convenzione entro il termine (opposto) di 5 anni (termine di validità del Piano) decorrente dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione definitiva del Piano, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 8". Di talché ed in secondo luogo, i relativi esborsi per le spese inerenti le opere in discussione sono escluse dal detto specifico termine di adempimento spontaneo. Invero l’art. 8 così recita: "Tempi di attuazione delle opere. Tutte le opere a carico del lottizzante (eseguite dal Comune art. 6) devono essere iniziate dal Comune entro mesi 6 dalla odierna data di stipula e debbono terminare entro anni 5". Ne consegue che questi ultimi termini, come quelli invocati e sopra enunciati, hanno mero carattere sollecitatorio sia nei confronti dei lottizzanti, sia nei confronti del Comune per ragioni sinallagmatiche. Nel caso specifico, dunque, b bisognerà aver riguardo a futuri accadimenti destinati ad essere rilevanti oltre la scadenza del termine di durata dalla convenzione stessa (di norma decennale): all’evidenza non essendo nemmeno iniziato a decorrere il relativo periodo prescrizionale o già intervenuta la scadenza di quest’ultima (v. CdS Sez. IV n. 1412 del 1998, Sez. V n. 300 del 1991; TAR Bs n. 65 del 2003 e n. 2953 del 2009).

9 – Vale ora la pena di esaminare la domanda di cui sub. 2b con la quale si lamenta la violazione dell’art. 6 della convenzione stessa assumendo come ingiustificato l’aumento – rispetto alla connessa cifra iniziale di Euro 539.130,00 – di una ulteriore somma di ~ Euro 163.000,00. Si ricorda – ancora una volta ed al riguardo – che il detto iniziale valore è stato pattiziamente ed esplicitamente definito come solo indicativo (art. 6, 7°c.). Sicché la annotata violazione del citato art. 6 della convenzione non regge: anche perché le argomentazioni poste a fondamento di tale assunto non sono sostenute da serie prove; nemmeno contabili per ingiustificata lievitazione dei costi.

10 – La domanda di cui sub. 2 c – con la quale si insta per la risoluzione parziale della citata convenzione per eccessiva sopravvenuta onerosità – è pur essa priva di fondamento. La stessa – che è tesa ad evitare di sborsare solo il detto supero ma a conservare quanto di utile in convenzione e a far realizzare, comunque, le opere de quibus al Comune (a parte anche la totale carenza di allegazione di concrete prove, sotto il profilo economico sul fatto che i visti relativi costi siano aumentati per colpa del Comune), non può essere postulata in ragione del solo intervenuto incremento economico sopra evidenziato. Così come insegna già antica e datata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Inoltre ciò che si è concluso in termini di costi finali non era imprevedibile secondo i normali canoni di diligenza; di poi non pare che la parte istante si sia in alcun modo attivata per far in modo che il trascorrere del tempo non andasse a proprio detrimento e che non vi fossero ostacoli ulteriori (v. art. 1227 Cod. Civ.). In ogni caso sul punto stesso non si riscontra nemmeno una lesione economica ultradimidium ma solo un esubero economico di certo ben inferiore.

Del resto se si vuole definire la domanda attorea non si può non specularne la esatta portata anche con riguardo ai comportamenti concorrenti della stessa parte sotto il profilo di produzione di possibile concause e quindi sotto il profilo di una propria responsabilità per le conclusioni della vicenda (TAR BS 374 del 2008).

11 – Anche la domanda sub 2d va rigettata. Essa è tesa a far affermare l’insistenza di una responsabilità contrattuale del Comune ed altresì, in caso che lo stesso voglia scaricare tale responsabilità per la lamentata lievitazione dei costi in discorso, sui progettisti, a fare in modo che la medesima sia ancora allo stesso ascrivibile come institore. Tuttavia – a parte il fatto che i progettisti non sono dipendenti comunali – risulta che tutte le annotazioni relative, che sorreggono tale affermazione di fondo, sono, già sotto il profilo teleologico ed oggettivo, totalmente prive di utili riscontri probatori. In ogni caso non basta a dimostrare quanto affermato il solo fatto del trascorrere del tempo: che, di per sé, è solo un dato neutro rispetto a termini che sono risultati sinallagmaticamente speculari e solo sollecitatori.

E tutto ciò è ben divisabile, visto che la società ricorrente non può esimersi dal prospettare la necessità di dar corso ad una istruttoria: la quale, tuttavia, è del tutto inammissibile data la natura della vertenza che determina il solo ed esclusivo utilizzo di strumentalità dispositive e non acquisitive nel campo probatorio.

11.1 – Sicchè, nella fattispecie medesima, se vista in termini oggettivi, non può in alcun modo altrimenti intravedersi, a mezzo di annotazioni che per quanto sopra appaiono apodittiche, che, nel caso, sia stato violato il principio di buona fede e di affidamento. Ed invero la istante non pare estranea alla conoscenza di prezziari nel settore edile tanto successivi che iniziali tenuto conto – come più volte ricordato – che il valore iniziale era esplicitamente indicativo e che le opere de quibus avrebbero dovuto essere completate entro un quinquennio dalla data di stipula della convenzione (12.2.2008, art. 8).

11.2 – Quanto a quest’ultima circostanza temporale, essa appare – come già annotato sub 8.1.1 in finale – di mero carattere sollecitatario; tanto è vero che la parte attrice non chiede la risoluzione delle clausole esecutive accollate al Comune (ut supra), limitandosi a chiedere una risoluzione parziale; quest’ultima ormai non più percorribile poiché non è stata intravista la denunciata eccessiva onerosità (ut supra).

In ogni caso si ribadisce che, in relazione al punto in discussione, vale il termine di durata della convenzione per dar corso spontaneamente ai corrispettivi obblighi: salvo quanto già in precedenza concluso.

12 – Alla stregua delle sue esposte conclusioni – con le quali il Collegio ritiene di aver esaustivamente dato risposta ad ogni punto della vertenza – è evidente che non v’è spazio per un ulteriore tipo di domanda di risarcimento di danni. Del resto quest’ultima è del tutto generica e priva di allegazione probatoria quantomeno sotto l’aspetto della consistenza del danno stesso, inteso il fatto che lo stesso non risulterebbe essere stato prodotto, in base a quanto sopra rilevato, dal solo Comune (ut supra).

Ne consegue, infine, che la cauzione prestata resta ancora in mano pubblica.

13 – Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge tutte le su rubricate domande.

Spese a carico della parte soccombente qui attrice per Euro 8.450,00 (IVA e CPA esclusi).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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