T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 576 Libertà di circolazione e soggiorno Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13.5.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 22, H.S. impugna il decreto del Questore di Brescia in data 9/6/2008, notificato il 16/3/2009, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di minor età a lavoro subordinato.

Il ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge (art. 32 D.Lgs. 286/98 come modificato dalla L. 189/2002 e successive modificazioni).

2) Eccesso di potere per sviamento di potere e ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 10.6.2009 (ord. N. 367/09) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Con istanza depositata il 28.7.2010, il legale del ricorrente ha chiesto il prelievo del ricorso, evidenziando ragioni di urgenza della trattazione nel merito.

Con memoria depositata il 16.2.2011, l’Avvocatura dello Stato ha illustrato le ragioni a sostegno della legittimità del provvedimento.

Alla pubblica udienza del 23.3.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, H.S. impugna il provvedimento del Questore di Brescia con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a lavoro subordinato.

Il provvedimento impugnato si regge sulla seguente scansione motivazionale:

– lo straniero in data 2232007 ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di minore età ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 394/1999 in quanto inespellibile;

– ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 286/1998 il permesso di soggiorno per minore età può essere convertito in un titolo per studio o accesso al lavoro subordinato o autonomo al compimento della maggiore età degli stranieri affidati ai sensi della legge 184/1983, o ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a 2 anni in un progetto di integrazione sociale e civile;

– il minore, con memoria presentata tramite il legale, ha richiamato la documentazione prodotta in sede di prima istanza ovvero il consenso dei genitori ad affidare il figlio (all’epoca minore) al parente Cela Sami;

– l’art. 4 L. 451983 n.184 sancisce che l’affidamento familiare é disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dei genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto;

– anche in Albania eventuali decisioni affido di minore a persone diverse dai genitori nonché l’individuazione degli affidatari sono di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria;

– allo stato dei fatti l’interessato divenuto maggiorenne non ha alcun titolo che l’autorizza permanere sul territorio nazionale in assenza dei requisiti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 286/1998.

In sede cautelare la Sezione aveva rigettato l’istanza di sospensione, ritenendo il ricorso, in fase di sommaria delibazione, non assistito da elementi di fumus "in relazione alla circostanza (cfr. ord. n. 785/2008) che l’ inserimento non è avvenuto mediante la nomina di un tutore ex art. 343 cc. e neppure nelle forme previste dall’art. 4 commi 1 e 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (disposizione del servizio sociale resa esecutiva dal giudice tutelare o in alternativa provvedimento del tribunale) ma sulla base di una dichiarazione dei genitori del ricorrente resa in un atto notarile predisposto in Albania il 27.10.2006, il quale non produce effetti giuridici neppure nell’ordinamento giuridico albanese, come attestato dall’Ambasciata Italiana in Tirana con nota in data 7.11,2006;".

Peraltro, occorre prendere atto del diverso avviso espresso sulla questione dal Supremo Consesso amministrativo.

Invero, il Consiglio di Stato si è orientato (cfr. da ultimo l’ord. N. 1280 del 18.3.32001 della Sez. 3°) nell’affermare che:

" – l’art. 32, comma 1, della legge n. 286/1998, nella versione vigente all’epoca della presentazione dell’istanza definita con il contestato atto reiettivo, prevedeva che potesse essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura ai soggetti stranieri, che compiano la maggiore età e che siano in condizione di affidamento ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2 (minore già iscritto nel permesso di soggiorno di un genitore) ed ai minori "comunque" affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

– secondo l’insegnamento dalla Corte costituzionale (Corte cost., 5 giugno 2003, n. 198), la disposizione va interpretata nel senso che il permesso deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto alla tutela ai sensi dell’art. 343 c.c., nonché a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della legge n. 184/1983 (non solo quello "amministrativo", ma anche quello "giudiziario" – rispettivamente art. 4, commi 1 e 2, legge n. 184/1983 – e anche quello "di fatto" ai sensi dell’art. 9 della medesima legge), senza che rilevino, dunque, le norme in materia di affido applicabili nel paese di provenienza;

– l’utilizzo dell’avverbio "comunque" non può avere altro significato se non quello di intendere l’affidamento in senso ampio, sia con riguardo all’affidamento effettuato in favore di una famiglia o una persona singola, sia con riguardo a quello in favore di una comunità (Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6525; Cons. St., sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 546; Cons. St., sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1681), ivi compresa una situazione di affidamento "di fatto" riconducibile all’art. 9, comma 4, della legge n. 184/1983 (Consiglio di stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2545), riconoscibile a parere del Collegio, almeno ai fini di cui si tratta, anche quando la persona maggiorenne, che accoglie stabilmente nella propria abitazione il minore, sia un parente entro il quarto grado;".

Tale indirizzo appare seguito anche da un considerevole orientamento di primo grado (cfr. TAR Toscana, Sez. 2, 16.12.2009 n. 3750 e TAR Piemonte, Sez. 2, 30.10.2009 n. 2344).

In particolare, con la decisione della Sez. VI, 24.4.2009 n. 2545, il Consiglio di Stato ha affermato che "ricorre una situazione di affidamento "di fatto", riconducibile all’art. 9, co. 4, l. n. 184/1983, anche quando una persona maggiorenne, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi".

Il ricorso va dunque accolto.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente che liquida in Euro 1000,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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