Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 20-04-2011, n. 15737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 1.9.2010 il GIP presso il Tribunale di Enna disponeva la misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti di C.G. anno (OMISSIS), T.G. e C.G. anno (OMISSIS) perchè indagati in concorso di rapina impropria aggravata e di lesioni in danno di R.F. P..

Avverso, l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato C.G. "senior" deducendo che l’ordinanza impugnata:

1. manca di motivazione in quanto il GIP si è limitato nel suo provvedimento alla sola descrizione del fatto senza alcuna indicazione dei motivi che lo hanno portato all’applicazione delle misura nei confronti degli indagati;

2. manca di motivazione con riguardo alla posizione dell’indagato in quanto nell’ordinanza vi è solo il riferimento ad una telefonata dell’imputato con lo zio C.A. senza alcuna indicazione della rilevanza;

Prima di esaminare i motivi del ricorso deve osservarsi che è ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato, come nel caso in esame, alla sola "violazione di legge" non può essere sindacata l’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino) che si ha quando essa manchi assolutamente o sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

I motivi in argomento sono inammissibile perchè la lettura del provvedimento impugnato consente di percorrere l’iter logico seguito dal giudice di merito nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo all’attuale indagato (dichiarazioni e della parte offesa R.F.P., servizio di osservazione del 31.1.2008 h. 12.29 del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo) e delle esigenze cautelari e le motivazioni che lo hanno portato alla scelta della misura in atto. Non vi è pertanto violazione dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 125 c.p.p..

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 bis..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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