Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 20-04-2011, n. 15734 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28.9.2010 il Tribunale del riesame di Napoli respingeva l’appello proposto avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Nola che in data 5.8.2010 aveva rigettato l’istanza di revoca dell’obbligo di presentazione alla P.G. presentata nell’interesse di P.R. per il venir meno delle esigenze cautelari a seguito della confessione dell’indagato e della avanzata richiesta di definire il procedimento con applicazione pena.

Riteneva il Tribunale che non vi erano elementi nuovi rispetto a quelli che avevano già determinato il GIP a sostituire gli arresti domiciliari con la misura in atto. Sottolineava come la richiesta di definizione del procedimento con rito alternativo, ancora in attesa del consenso del P.M., nessuna incidenza aveva sulle esigenze cautelari.

Avverso il provvedimento ricorre per Cassazione personalmente l’indagato evidenziando che il P.M. ha prestato consenso alla richiesta di applicazione pena e che la misura in atto non ha più ragione d’essere.

Misura che gli impediva di svolgere l’attività di medico.

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale con motivazione coerente e priva di vizi logici ha respinto l’istanza in argomento dando conto dell’assenza di elementi nuovi rispetto a quelli già valutati con riguardo all’applicazione della misura attualmente in atto e dell’irrilevanza della scelta processuale con riguardo alle esigenze cautelari.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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