T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-04-2011, n. 986 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza del Comune di Bellinzago Lombardo con cui gli erano stati imposti una serie di interventi volti all’eliminazione degli inconvenienti sanitari scaturiti dalle deiezioni dei piccioni che stazionavano in gran numero presso l’immobile di loro proprietà.

Il procedimento era iniziato nel giugno del 2010 quando il Comune aveva segnalato l’esistenza del problema sulla base di lamentele di alcuni cittadini ed all’esito di un sopralluogo sull’immobile; veniva poi sollecitata l’adozione di idonee misure per eliminare l’inconveniente segnalato e, nonostante i ricorrenti avessero eseguito degli interventi di pulizia e di manutenzione, veniva emanata l’impugnata ordinanza.

Il ricorso presenta sei motivi.

Il primo denuncia la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241\90 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Essendo il procedimento scaturito da un’iniziativa di ufficio, sebbene sollecitata da privati, il Comune avrebbe dovuto inviare la comunicazione di avvio del procedimento con indicazione del responsabile dello stesso e dell’ufficio ove si poteva prendere visione degli atti.

Il Comune inviava, invece, una semplice raccomandata nella quale invitava la proprietà ad eseguire certi lavori sull’immobile di sua proprietà.

Nella nota si faceva riferimento ad una sommaria ispezione nata dalla segnalazione di tale Omar Colombo che aveva inviato anche delle foto, ma non si poteva evincere se dal sopralluogo effettuato la situazione fosse risultata conforme a quanto documentato dalle foto.

Il secondo motivo eccepisce la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza poiché le misure indicate nell’ordinanza non sono proporzionate allo stato di fatto e per alcuni aspetti inidonee a risolvere il problema che riguarda anche altri immobili presenti nel Comune e che dovrebbe essere affrontato con una politica mirata di abbattimenti dei volatili che causano il fenomeno a cura della polizia provinciale.

Il terzo motivo lamenta l’eccesso di potere per la pericolosità delle prescrizioni imposte per la salute degli abitanti dell’immobile e per i confinanti.

L’adozione di sistemi elettromagnetici può causare problemi alla salute di tutti quelli che si trovano nel raggio d’azione delle onde elettromagnetiche e può generare richieste di danni da parte dei confinanti.

Il quarto motivo censura la violazione degli artt. 923, 925 e 926.c.c. laddove nell’ordinanza si afferma che lo stazionamento dei piccioni sull’immobile per oltre venti giorni senza che nessuno ne rivendichi la proprietà determina l’acquisizione della stessa.

L’art. 23 c.c. presuppone un atto volontario che nella specie manca e l’art. 925 fa riferimento all’impossessamento di animali mansuefatti, impossessamento che nel caso di specie è mancato.

Quanto all’art. 926 c.c. non vi è stato alcun trasferimento di piccioni in una colombaia di proprietà dei ricorrenti.

Il quinto motivo lamenta la falsa applicazione degli att. 3.1.11 e 3.2.9 del regolamento locale di igiene che si riferiscono alla manutenzione delle costruzioni e delle gronde cui il comune non ha mai fatto cenno.

Il sesto motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 650 c.p. poiché nel caso di specie devono essere applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 7 bis D.lgs. 267\00.

Il Comune di Bellinzago Lombardo non costitutiva in giudizio.

Il ricorso non è fondato.

I ricorrenti hanno ragione nel segnalare l’incongruo riferimento nel quarto motivo agli artt. 923,925,926 c.c. e nel sesto motivo all’art. 650 c.p. poiché nessuna di queste norme si attaglia alla fattispecie in esame; si tratta, però, di norme che non incidono sul contenuto decisorio del provvedimento le prime perché poste ad abundantiam nella premessa dell’atto, la seconda perché ultronea dal momento che subito dopo vi è un riferimento alle norme sanzionatorie realmente applicabili.

Ma il punto essenziale della vicenda risiede nel fatto che i proprietari degli immobili debbono provvedere alla sua manutenzione anche per evitare pericoli all’incolumità e alla salute pubblica; in virtù di tale obbligo devono garantire che non si creino situazioni che mettano a repentaglio la salute pubblica quali quelle che si verifichino quando uno stabile in evidente stato di incuria diventi la stabile dimora di piccioni che ovviamente vi depositano le loro deiezioni.

L’accumulo delle stesse oltre ad otturare gronde, può divenire causa di creazione di focolai di agenti patogeni e di parassiti come evidenzia l’ordinanza impugnata.

Il Sindaco titolare dei poteri in materia di ordinanze contingibili ed urgenti ha la facoltà di emanare un provvedimento che indichi misure idonee a rimediare ad una situazione quale quella descritta.

Le misure da assumere che vengono indicate nella parte dispositiva appaiono congrue anche perché i sistemi elettromagnetici contestati nel terzo motivo di ricorso sono indicati come alternativi a mezzi meccanici quali l’installazione di bande dotate di punte.

Quanto al vizio procedimentale segnalato con il primo motivo, esso non appare sussistere in quanto la lettera del Comune del 8.6.2010 ha raggiunto lo stesso scopo che era quello di informare del problema insorto e della necessità di porvi rimedio, indicando anche l’ufficio cui riferire una volta eseguiti gli interventi di competenza.

E" evidente che laddove la proprietà non avesse ottemperato il Comune poteva assumere provvedimenti in merito.

Peraltro la proprietà, che sostiene di aver effettuato interventi di bonifica per un costo di 7.000 euro, laddove siano stati adottati tutti gli accorgimenti suggeriti, può invitare l’Ufficio tecnico a verificare l’avvenuta ottemperanza; se ciò non è accaduto è evidente che sarà necessario completare l’intervento per adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell’ordinanza.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Non vi è materia per provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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