Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15642

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto depositato il 25.9.2008, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato nullo il ricorso proposto da A.M.L. per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, introdotto innanzi al TAR Campania e non ancora definito, in conseguenza della nullità della procura, priva di data e con diversi caratteri a stampa, conferita al difensore su foglio separato nonostante la pagina finale del ricorso non fosse conclusa, con numerazione progressiva a penna e timbro di congiunzione, aggiunti sicuramente dopo il deposito dell’atto, la cui copia non reca le medesime caratteristiche. L’atto, inoltre, relativo a giudizio seriale, non indica l’autorità competente adita.

Avverso questo decreto A.A.M. ha proposto ricorso per Cassazione ad unico motivo articolato in quadruplice profilo.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è improcedibile.

La procura, alla quale si riferisce il vizio riscontrato dal giudice del merito, di cui si assume in questa sede regolarità e validità, non risulta allegata al fascicolo di parte ricorrente, tanto meno si rinviene nel fascicolo d’ufficio. La palese violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 che prescrive il deposito, insieme col ricorso per cassazione, degli atti e documenti sui quali esso si fonda, comporta l’applicazione dell’indicata sanzione.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimati.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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