T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 18-04-2011, n. 365 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Associazione venatoria autogestita I.G. di Capoterra è concessionaria di una zona, dell’estensione di Ha 950, costituita per l’esercizio autogestito della caccia.

Con nota del 25 febbraio 2004 presentava, all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, istanza per il rinnovo della concessione, la cui scadenza era prevista per il 3 gennaio 2005, con contestuale richiesta di nuova perimetrazione della superficie dell’area.

In relazione a tale richiesta l’Ente Foreste rilasciava, dapprima, parere favorevole (decisione del C.d.A. n. 52 del 27 luglio 2005) ma successivamente (delibera n. 87 del 5 luglio 2007), previa revoca della precedente decisione n. 52/2005, esprimeva parere sfavorevole al rinnovo ed al ridimensionamento richiesto "…poiché i terreni di che trattasi potrebbero essere destinati, unitamente al restante territorio, ad una diversa programmazione dell’intero compendio".

Era stato infatti informato, con nota n. 11592 del 5 aprile 2006 dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, che il Comitato regionale faunistico aveva ritenuto, nella seduta del 13 gennaio 2006, di sospendere l’esame della richiesta di rinnovo e ridimensionamento della concessione dell’Associazione I.G. in quanto l’Amministrazione comunale di Capoterra intendeva includere tali terreni all’interno dell’istituendo parco "Gutturu Mannu".

La ricorrente rimaneva comunque nella disponibilità dei terreni con prosecuzione dell’attività autogestito per rinnovo tacito fino al 3 gennaio 2010.

Successivamente, con nota n. 7513 del 27 giugno 2008, lo stesso Ente Foreste chiedeva di rientrare nella disponibilità dei terreni nella stessa specificati, della superficie complessiva di Ha 682.86.90, per lo svolgimento delle attività di istituto di prossima attuazione.

A tal fine esprimeva parere sfavorevole al proseguo della concessione.

Prendendo atto della volontà espressa dall’Ente proprietario, con il provvedimento impugnato la Direzione Generale dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura, presso l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, con nota n. 18262 del 16 luglio 2008, comunicava (anche) alla ricorrente che la concessione "…alla scadenza prevista del 3 gennaio 2010 non potrà più essere rinnovata, non sussistendo più la superficie minima disponibile per la concessione".

Nonostante tale comunicazione, in data 22 giugno 2009 l’Associazione ricorrente presentava alla Provincia – Assessorato dell’Ambiente, istanza per il rinnovo della concessione per il quinquennio 2010 – 2015.

L’Ente provinciale, con nota n. 74190 dell’11 settembre 2009, rispondeva che in ragione del contenuto della predetta nota regionale, non si poteva "…dare avvio al procedimento di istruttoria per il rinnovo quinquennale della autogestita di caccia in oggetto".

A seguito della nota del legale della ricorrente, la stessa amministrazione provinciale, con atto n. 81955 del 6 ottobre 2009, confermava le anzidette conclusioni

Infine, con l’impugnato provvedimento n. 21603 del 19 ottobre 2009, il Servizio Tutela della Natura della Regione ribadiva l’inammissibilità del rinnovo della concessione per la mancanza di un elemento essenziale al suo mantenimento (la superficie minima), e invitava l’Associazione, alla scadenza della concessione, a rimuovere le tabelle perimetrali della zona autogestita.

Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente che, con ricorso notificato il 16 novembre 2009 e depositato il successivo 9 dicembre, l’ha impugnato per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art.3, comma 4, della legge n. 241/1990: per la mancata indicazione, in tutti i provvedimenti impugnati, del termine e dell’Autorità cui ricorrere prescritti dalla precitata disposizione;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 11, del DPGR n. 119 del 24 ottobre 1986 – Eccesso di potere: erroneità nei presupposti – difetto di istruttoria, illogicità, perplessità, erronea motivazione: in quanto decorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda di rinnovo inoltrata dalla ricorrente si sarebbe formato su di essa il silenzio assenso, con conseguente accoglimento tacito;

3) Erroneità dei presupposti – Illogicità – Contraddittorietà – Perplessità – Violazione dei principi di buona amministrazione – Erronea valutazione degli interessi – Ingiustizia manifesta (con riguardo alla delibera dell’ente Foreste n. 87 del 5 luglio 2007): in quanto si sarebbe posta a fondamento del parere sfavorevole espresso una circostanza del tutto ipotetica e comunque non incompatibile con l’emanazione di un parere favorevole.

Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si sono costituite le amministrazioni intimate che, con scritti difensivi, ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato nel merito, e ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa delle amministrazioni resistenti.

Quanto alla prima censura, concernente la mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine per proporre ricorso e dell’autorità alla quale rivolgersi, al fine concludere per l’infondatezza del motivo, è sufficiente il richiamo al pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale la mancanza di tali indicazioni può incidere sul termine di impugnativa, consentendo al giudice di ammettere la scusabilità dell’errore, ma non comporta, di per sé, la sua illegittimità (da ultimo, per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1260).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8, comma 11, del DPGR n. 119 del 24 ottobre 1986, in quanto decorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda di rinnovo inoltrata all’Assessorato provinciale si sarebbe formato su di essa il silenzio assenso, con conseguente accoglimento tacito.

In particolare, sarebbero illegittimi, in quanto successivi alla formazione del silenzio assenso formatosi sull’istanza presentata il 22 giugno 2009, e quindi adottati dopo il perfezionamento del rinnovo tacito della concessione, sia i provvedimenti della Provincia di Cagliari in data 11 settembre 2009 e 6 ottobre 2009, e sia il provvedimento dell’amministrazione regionale del 19 ottobre 2009.

L’argomento non è decisivo per le stesse ragioni già enunciate nella medesima nota dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente n. 21603 del 19 ottobre 2009.

Premesso che per il quinquennio 2005/2010 si era avuto il rinnovo tacito della concessione per superamento dei termini previsti dal DPGR n. 119/1986, fin dal 16 luglio 2008, nota n. 18262, il servizio tutela della natura dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente aveva comunicato, tra gli altri, all’amministrazione provinciale e alla ricorrente, che "…a seguito della formale richiesta dell’Ente Foreste della Sardegna della piena disponibilità dei propri terreni, alla scadenza prevista del 03.01.2010 (la concessione) non potrà più essere rinnovata, non sussistendo più la superficie minima disponibile…".

Fin da allora, dunque, l’Associazione ricorrente era edotta dell’impossibilità di addivenire ad un rinnovo della concessione per mancanza di uno dei requisiti essenziali richiesti dall’art. 2 del DPGR n. 119/1986 (comma 2°: "La superficie minima delle zone autogestite è di ettari 500").

Non solo.

Il decorso del termine indicato per la formazione del silenzio assenso inizia dal momento in cui la domanda di rinnovo perviene all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente previo svolgimento dei necessari accertamenti istruttori da parte della Provincia, nella specie nemmeno avviati attesa l’evidente impossibilità, ab origine, di addivenire ad un rinnovo della concessione.

Sul punto è inequivoco l’art. 7 del DPGR n. 119/1986, ai sensi del quale (comma 1°) "La domanda di concessione della zona autogestita per l’esercizio della caccia dev’essere diretta all’Assessorato regionale competente".

Il 4° comma del medesimo art. 7 evidenzia il ruolo meramente istruttorio dell’amministrazione provinciale: "La documentazione di cui sopra dev’essere presentata…(alla Provincia)…che ne curerà la fase istruttoria per poi inviarla all’Assessorato regionale competente per gli adempimenti…".

Non avendo la Provincia mai esperito l’istruttoria per quanto contenuto nella nota regionale n. 18262 sopra specificata, e non avendo dunque mai investito della pratica l’Assessorato regionale competente, non può certamente ritenersi integrato, nella specie, il silenzio assenso invocato dalla ricorrente.

Sotto questo profilo è del tutto privo di riscontro normativo, e come tale privo di rilievo giuridico, l’argomento della ricorrente secondo il quale tale procedimento riguarderebbe il primo rilascio della concessione, mentre per il rinnovo prevarrebbero le esigenze di celerità sottese all’istituto del silenzio assenso per generiche finalità di certezza del diritto.

Vero è, infatti, che proprio le pretese esigenze di certezza del diritto invocate dalla ricorrente impongono che le istanze, tanto per il primo rilascio quanto per il rinnovo del titolo concessorio, siano attentamente vagliate dall’amministrazione competente (nella specie, quella regionale) sulla base delle risultanze istruttorie esperite dagli uffici competenti.

Con l’ultimo motivo la ricorrente sostiene che si sarebbe posta a fondamento del parere sfavorevole espresso una circostanza del tutto ipotetica e comunque non incompatibile con l’emanazione di un parere favorevole.

L’argomento è infondato.

A ben vedere, infatti, la ricorrente pretende di sindacare le ragioni per le quali l’Ente proprietario dei terreni intende riacquistarne la disponibilità, lamentando l’illegittimità della scelta dell’Ente Foreste di programmare l’utilizzo delle sue proprietà a fini di istituto diversi da quello venatorio.

In realtà detta scelta è ampiamente discrezionale e, come tale, in quanto atto di gestione del patrimonio, ove non connotata da profili di palese irragionevolezza o illogicità, nella specie insussistenti, resta sottratta al sindacato giurisdizionale, con conseguente reiezione della censura.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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