Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15639 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, I.P., impugnava, nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino del 28-5-2009, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, spese processuali. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Non si da corso alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, della L. n. 89 del 2001, ‘art. 2 su una di esse, relativa al computo del solo periodo di irragionevole durata, questa Corte già si è pronunciata affermandone la manifesta infondatezza (tra le altre Cass. n. 10415/2009); relativamente ad altre, sempre con riferimento all’art. 2, nella parte in cui non prevede un rimedio extragiudiziale anteriore alla controversia, e comunque istituisce un rimedio risarcitorio incongruo ed inefficace, va evidenziata la palese inammissibilità, trattandosi di una valutazione di tipo prevalentemente politico, estraneo ad un giudizio di controllo sulla costituzionalità della norma.

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, Cass. N. 10415/2009).

Il Giudice a quo ha correttamente operato in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (indennizzo: Euro 8.416,65 – procedimento presupposto: 1^ grado: settembre 1995 – maggio 2005;

2^ grado: maggio 2005 – pendente al deposito del ricorso dicembre 2008; durata ragionevole: 5 anni).

Correttamente il Giudice a quo ha ritenuto di non poter determinare un danno patrimoniale in relazione alle maggiori spese legali subite, in mancanza di specificità di deduzione.

Altrettanto correttamente il provvedimento impugnato ha compensato per metà le spese del giudizio, considerando il "notevole ridimensionamento" dell’indennizzo richiesto dal ricorrente.

Va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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