Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-04-2011, n. 15731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’1.3.2010, il GIP del Tribunale di Viterbo ha applicato, ai sensi del l’ art. 444 c.p.p., la pena come in atti a B.S. per vari episodi di usura ed altri reati; ha disposto la confisca della somma di Euro 90.021,70.

Avverso detta sentenza di patteggiamento ricorre per cassazione il difensore del B., deducendo sostanzialmente due motivi: 1) "inosservanza o comunque erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 446 e 447 c.p.p., nonchè artt. 415 bis e 416 c.p.p."; 2) "inosservanza o comunque erronea applicazione del combinato disposto di cui all’art. 240 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies – in relazione all’art. 644 c.p., comma 4, – e art. 321 c.p.p., in ragione dell’assoluta assenza di motivazione … a sostegno della confisca della somma di Euro 90.021,70".

Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza ex art. 444 c.p.p., è stata pronunciata sulla richiesta delle parti di applicazione di pena concordata; il c.d. "patteggiamento" priva l’imputato della facoltà di dolersi dell’esistenza o meno, in fatto, dei presupposti oggettivi, soggettivi e circostanziali del reato ascrittogli, salvi i limiti di applicabilità dell’art. 129 c.p.p., che nella specie sono stati comunque vagliati dal giudicante.

Fondato è, invece, il secondo motivo.

Questa Corte ha, invero, affermato il principio secondo cui in tema di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, l’estensione dell’applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p., e non più solo a quelle previste dal comma 2 di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (v. Cass. Sez. 6, sentenza n. 2703 del 20/11/2008 Rv. 242688).

Ne deriva che, in mancanza di una valida motivazione sul punto, la sentenza deve essere annullata limitatamente al suddetto provvedimento di confisca, con rinvio al GUP del Tribunale di Viterbo per nuova deliberazione al riguardo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al GUP del Tribunale di Viterbo.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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