Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-07-2011, n. 15630 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

missibilità, in subordine sospensione del giudizio in attesa decisione Corte.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 137.2006, in riferimento a contratto stipulato tra le parti il 9.3.1998 per il periodo 10.3.98-30.4.98 ex art. 8 ccnl per esigenze eccezionali e relativa proroga fino al 30.5.1998, a contratto stipulato per il periodo 22.6.98-30.9,98, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ed in relazione, infine, a contratto stipulato per il periodo dall’11.11.98 al 30.1.999 per esigenze, eccezionali e relativa proroga, in parziale accoglimento del gravame proposto della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato con decorrenza dall’11.11.98 ed accertava che tra le parti doveva ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’11.11.1998, anzichè dal 10.3.1998, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Propone ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi, cui resiste la A., la quale propone, con due motivi, ricorso incidentale, rispetto al quale la società ha proposto controricorso.

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 16.2.2009, concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dall’interessata, oltre che dal procuratore speciale della società: dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del giudizio nei confronti della parti sopra indicate, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass S. U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo a contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Tenuto conto dei termini dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che hanno conciliato i rispettivi ricorsi, le spese di lite del giudizio vanno compensate integralmente tra le stesse.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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