Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-04-2011, n. 15688

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.C., in atto sottoposto a misura di sicurezza detentiva presso la casa di lavoro di Favignana, propone ricorso per la cassazione della sentenza, in data 29 marzo 2010, della Corte di appello di Firenze, con la quale è stata confermata la sentenza, pronunciata nelle forme del giudizio abbreviato all’udienza del 27 marzo 2008 dal giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale di Grosseto, che lo ha riconosciuto colpevole di rapina aggravata, furto di autovettura e altro e condannato alla pena come in atti.

Egli deduce due motivi: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità giudizio; 2) mancanza di motivazione.

Col primo motivo il R. si duole che il giudizio di appello si è svolto senza che egli venisse citato e senza che fosse disposto l’ordine di traduzione.

Il motivo è fondato.

Il decreto di citazione a giudizio in appello, infatti, è stato erroneamente notificato in quanto "elett. dom.to presso avv. Giovanni Marano di Catania", laddove non vi era stata detta elezione.

Questa violazione non ha consentito all’imputato di esercitare la sua facoltà di chiedere di presenziare all’udienza di camera di consiglio.

Secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel giudizio camerale d’appello l’imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l’autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest’ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell’imputato di presenziarvi, v’è l’obbligo del giudice d’appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza (Cass. S. U. sentenza n. 35399 del 24/06/2010 Rv. 247837).

Nella specie vi è stata una concatenazione di situazioni lesive del diritto di difesa: la notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello fatta ad un domicilio diverso da quello dovuto ha comportato che il R. non ha potuto far valere il suo diritto di richiedere l’autorizzazione a presenziare all’udienza camerale; la sua sottoposizione a misura di sicurezza detentiva presso la casa di lavoro di Favignana ha comportato la necessità di un ordine di traduzione che l’interessato, non informato, non ha potuto richiedere tempestivamente; la conseguenza finale è la mancata presenza all’udienza.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello e l’assorbimento delle altre doglianze.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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