T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 645 circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il primo dei ricorsi in epigrafe viene impugnata l’ordinanza per la disciplina della circolazione stradale numero 77 del 1 giugno 2007 adottata dal comandante della polizia locale del comune di San Michele al Tagliamento nonché l’ordinanza sindacale per la disciplina del circolazione stradale numero 53 del 2007.

In punto di fatto va rilevato che via delle Costellazioni, viale Aurora, via delle Colonie, nella località di Bibione del comune di San Michele al Tagliamento, sono state interessate in questi ultimi anni nelle ore serali del periodo estivo dall’istituzione di una zona a traffico limitato.

In particolare ciò è avvenuto con una serie di provvedimenti emessi di anno in anno a partire da più di una decina di anni senza che mai vi siano stati impugnazione. Anzi gli stessi operatori commerciali della zonatranne il ricorrentehanno richiesto, nell’anno in corso, addirittura con una raccolta di firme che la citata zona traffico limitato fosse istituita permanentemente. Inoltre durante il periodo invernale la medesima zona è stata interessata da una operazione di arredo urbano che ha coinvolto l’intera via, lunga alcune centinaia di metri, togliendo tutto il traffico veicolare e restituendola al traffico pedonale.

Terminate le operazioni di arredo urbano, preso atto della richiesta dei commercianti della zona, sentito il parere favorevole dell’amministrazione comunale, vista l’ordinanza numero 53 del 2007, si è voluto istituire con l’avvio della stagione balneare, con l’ ordinanza numero 77, lungo la citata via, un’area pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con via Andromeda e di via Maia, riservata promiscuamente a pedoni velocipedi, ribadendo, altresì, nel medesimo tratto, dal 1 giugno 2007 al 16 settembre 2007, la presenza di una zona traffico limitato nelle ore serali, dalle 19.00 alle 24.00, come già previsto nelle ordinanze degli anni precedenti.

Il ricorrente, comproprietario di maggioranza di un condominio posto tra via Maia e via delle Costellazioni, nonché imprenditore commerciale titolare di un negozio posto al piano terra dell’immobile impugna le predette ordinanze deducendo il difetto di motivazione, l’illogicità e incongruità della scelta nonché violazione di legge per errata e falsa applicazione dell’articolo 7 del codice della strada nonché dell’articolo 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, durata indeterminata e permanente del provvedimento impugnato, con difetto e contraddittorietà di motivazione, violazione dell’articolo 7 della legge 241 del 1990, per non essere stato preventivamente evocato da parte dell’amministrazione e, infine incompetenza del commissario della polizia locale, essendo un atto di pertinenza del Sindaco.

Si è costituita l’amministrazione controdeducendo puntualmente.

Con ricorso straordinario sono stati poi impugnati gli atti relativi alla esecuzione dei lavori, di cui in epigrafe; per effetto della opposizione della amministrazione è stato provveduto alla costituzione in giudizio deducendo eccesso di potere per insufficienza, illogicità incongruità e violazione dell’articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica numero 554 del 21 dicembre 1999, eccesso di potere per sviamento, carenza di potere per occupazione e violazione delle garanzie procedimentali.

Si è costituita l’amministrazione, deducendo l’inammissibilità delle doglianze in quanto riferite ai lavori relativi alla realizzazione dell’arredo urbano, nei confronti dei quali il ricorrente è soggetto privo di quella posizione differenziata che lo distingua dalla generalità dei consociati, e concludendo per la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza, dopo discussione, le cause sono state trattenute in decisione.

I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Anzitutto va esclusa ogni acquiescenza, posto che l’adozione di successive ordinanze rinnova anche l’interesse a ricorrere, e il fatto che le precedenti ordinanze non siano state impugnate non comporta che non lo possano essere quelle successivamente adottate.

Il primo dei gravami è fondato.

Carattere assorbente riveste il motivo postulante il difetto di istruttoria.

Il Collegio, difatti, condivide la perspicua decisione assunta in sede di ricorso straordinario dalla seconda sezione del Consiglio di Stato 3 dicembre 2008, n. 1957, secondo cui "L’articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo CdS) affida la regolamentazione del traffico nei centri abitati ad apposita ordinanza del sindaco, con la quale si provvede, tra l’altro a " limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali ".

Analogamente dispone il comma 9 del medesimo articolo, per il quale " I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. ".

I provvedimenti di limitazione del traffico, sia quelli rimessi alla competenza del sindaco (oggi dirigente) sia quelli affidati alle competenze della Giunta comunale, in quanto incidenti su fondamentali interessi della collettività locale e non solo, debbono dunque essere correlati e fondati su "accertate e motivate esigenze di prevenzione ", ovvero "tenendo conto " della correlazione del fenomeno traffico con interessi generali primari, cioè sulla base di adeguata istruttoria che " accerti " e consenta di " tener conto " di quelle esigenze e di convincente motivazione in ordine alle risultanze di quell’istruttoria e delle correlate misure preventive che si ritengano idonee.

Nulla di tutto ciò risulta nel provvedimento impugnato, che rinviene la propria motivazione esclusivamente sul presupposto delle precedenti ordinanze e della richiesta avanzata da alcuni titolari delle attività commerciali insistenti nella zona.

Quanto al secondo ricorso, da ultimo, l’ordinanza n.53/2010, dimessa in giudizio, nell’istituire una ZTL dal 4 giugno al 19 settembre 2010 esclude l’incrocio di interesse del ricorrente, sicchè sul punto può essere accertata la sopravvenuta carenza di interesse.

Conseguentemente deve accogliersi il ricorso n. 1304/07, con annullamento delle ordinanze impugnate, e dichiararsi improcedibile il ricorso n1865/07.

Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:

accoglie il ricorso n. 1304/07, con annullamento delle ordinanze impugnate;

dichiara improcedibile il ricorso n1865/07.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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