Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 20-04-2011, n. 15730

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale della libertà di Massa, all’udienza camerale del 21.07.2010, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dall’Avv. Paolo Bertoncini, quale difensore di fiducia di S.F. G., avverso il decreto del Pubblico Ministero in data 21.06.2010 di sequestro del dipinto olio su tela cm. 61,8 x 93 firmato sul recto in basso a destra "Fillia" e recante sul retro la scritta "a W.R. con ammirazione Fillia" dal titolo Spiritualità aerea, corredato di certificato di autenticità composto dalla riproduzione fotografica dell’opera, a colori, con incollato sul retro un foglio A4 con dichiarazione a firma del prof. P.M. – Torino il 23 maggio 2008.

Avverso l’ordinanza del tribunale ricorre per cassazione S. F.G., la quale sostiene che manca il fumus commissi delicti presupposto indispensabile per il mantenimento in vincoli dell’opera; che, quand’anche fosse accertata la non autenticità dell’opera, essa non potrebbe rispondere del reato di ricettazione, poichè aveva fatto controllare il quadro "da chi era preposto a farlo".

Il ricorso è infondato.

Al riguardo – precisato che si versa in tema di sequestro probatorio – devono essere premessi due consolidati principi giurisprudenziali:

il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (v. Cass. Sez. 5 ANNO/NUMERO 200943068 RIVISTA 245093; S.U. ASN 200825932 RIV. 239692); in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie. Pertanto l’accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica (v.

Cass. Sez. 3 ANNO/NUMERO 200633873 RIVISTA 234782; S.U. ASN 199700023 RIV. 206657).

Nel caso di specie non è necessario ripercorrere in fatto le estese considerazioni del tribunale e della ricorrente, ma è sufficiente rilevare che: il giudice del riesame ha puntualizzato che vi sono discordi pareri di esperti circa la autenticità o meno del dipinto;

che la non autenticità è sostenuta anche da un restauratore; che il contesto in cui è avvenuto il sequestro dimostra l’esistenza di un circuito di dipinti falsi del Maestro futurista "che avvalora l’ipotesi accusatoria e che depone a favore del mantenimento del vincolo, potendo soltanto per questa via assicurarsi la genuinità di accertamenti tecnici".

Ciò detto, risulta evidente che non vi è nessuna violazione di legge ravvisabile nell’ordinanza impugnata, la quale, anzi, mostra un percorso argomentativo consono ai principi sopra enunciati.

Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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