T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 641 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I signori F. e R.T., figli dell’odierno ricorrente M.T., ottenevano da parte del Comune di Venezia il finanziamento, previsto dall’art.11 della L. 798 del 29.11.1984, per la realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile di proprietà, sito nel centro storico di Venezia, San Marco n. 1386, Fg. 15 mapp. 3157 sub. 1819 (ex 7).

Sottoscritto l’atto unilaterale d’obbligo in ossequio al dispositivo di cui all’art. 11, comma 6 della legge 798/84, in data 2 giugno 1998 veniva erogato il contributo pari ad Euro 17.038,23.

L’immobile veniva quindi trasferito per donazione dai figli all’odierno ricorrente, il quale diveniva conseguentemente titolare dei diritti e dei vincoli derivanti dall’atto unilaterale d’obbligo in precedenza sottoscritto dai beneficiari, pur mantenendo uno di essi (Riccardo) la residenza e l’abitazione presso il suddetto immobile.

Successivamente il figlio residente nell’immobile avviava un’attività ricettiva a conduzione familiare, utilizzando a tal fine parte delle stanze dell’unità abitativa, provvedendo a presentare dichiarazione di inizio attività.

A seguito del sopralluogo effettuato dai vigili urbani, veniva avviato il procedimento conclusosi (dopo un primo provvedimento successivamente annullato in autotutela) con il provvedimento oggetto del presente gravame (prot. n. 462097 del 26.10.2010), con il quale – rilevata l’utilizzazione parziale dell’immobile quale "bed and breakfast" in violazione degli obblighi previsti in convenzione – veniva disposta la revoca del contributo e quindi la richiesta di rimborso di quanto in precedenza erogato.

In particolare, veniva rilevata la violazione degli obblighi contemplati all’art. 4 dell’atto unilaterale, che prescriveva l’utilizzo dell’immobile da parte dell’assegnatario del contributo, del coniuge o de parenti in linea retta e/o collaterale entro il secondo grado, escludendo un uso promiscuo dell’immobile, consistente nel fornire alloggio ed altri servizi a soggetti estranei al nucleo familiare.

Di conseguenza, con il provvedimento impugnato è stato chiesto il rimborso delle somme erogate a titolo di contributo, cui sono state aggiunte le somme dovute a titolo di penale ed interessi.

Con un unico motivo di ricorso parte istante ha quindi denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 11 della legge n. 798/84 ed erronea applicazione degli artt. 1, 4 e 9 dell’atto unilaterale d’obbligo, nonché la violazione del 7° Regolamento e Bando per l’assegnazione dei fondi stanziati per gli interventi di restauro risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato del 9.9.1994; nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione, travisamento dei fatti e perplessità; violazione del principio dell’affidamento.

La destinazione impressa a parte dell’immobile oggetto del contributo erogato per l’esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo non sarebbe di per sé incompatibile con la destinazione residenziale dello stesso e quindi non si sarebbe configurata alcuna violazione degli obblighi contenuti nell’atto unilaterale.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo alle censure avversarie e quindi concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso.

All’udienza del 30 marzo 2011, informati i procuratori delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del D.lgs. n. 104/2010, della sussistenza dei presupposti per definire il giudizio sulla base della questione di giurisdizione rilevata d’ufficio, così come riportato a verbale, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Come anticipato in sede di udienza ai procuratori delle parti, il Collegio ritiene di dover preliminarmente valutare d’ufficio la sussistenza della giurisdizione con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ritiene il Collegio che nella specie difetti la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia rientrante nell’ambito della competenza riservata all’autorità giudiziaria ordinaria.

Invero, come anticipato nell’esposizione in fatto, il provvedimento di revoca, impugnato con il presente ricorso, è stato assunto sulla base della riscontrata inosservanza da parte del soggetto beneficiario del contributo ex L. n. 798/84 (in qualità di avente causa degli originari beneficiari), degli obblighi convenzionalmente assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, così come ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 4 e 9 dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dai beneficiari, quale condizione indispensabile per ottenere l’erogazione del finanziamento.

In modo particolare il provvedimento di revoca è stato determinato dalla contestata violazione dell’art.4 della convenzione, ove era stato stabilito che l’uso abitativo dell’unità immobiliare oggetto del contributo doveva essere esclusivamente destinato al beneficiario, al coniuge o ai parenti in linea retta e/o collaterali entro il secondo grado.

In base al successivo art.9 della convenzione, l’accertata violazione della suddetta prescrizione è espressamente sanzionata con la revoca del contributo erogato, con le maggiorazioni ivi contemplate.

Ciò premesso, si ritiene che nella specie difetti la giurisdizione del giudice adito, in considerazione dell’oggetto della controversia proposta avverso il decreto di revoca del contributo, in quanto rientrante nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (C.S. VI n. 2539/02, n. 3672/03, n. 1989/02, n. 570/04, n. 2767/05, n. 3/10), il destinatario di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo, (rispetto al potere di annullamento dei provvedimenti concessori per vizi di legittimità o di revoca per contrasto con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo, (in ordine alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto di finanziamento).

Al riguardo, la giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, n. 7994/2010 e n. 5962/2010) ha utilizzato il criterio di riparto della giurisdizione fondato sull’individuazione del momento procedurale interessato dall’impugnativa e sulla causa dell’iniziativa revocatoria.

Pertanto, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo i provvedimenti di revoca o decadenza dal contributo, anche susseguenti all’erogazione, se costituiscono manifestazione di autotutela amministrativa, mentre le modalità di utilizzazione del contributo ed il rispetto degli obblighi assunti attengono a posizioni di diritto soggettivo relative alla conservazione del finanziamento, che spettano alla giurisdizione ordinaria (C.d.S. n.5415/08); in tal caso il potere dell’amministrazione si configura come potere di controllare l’esatto adempimento degli obblighi del concessionario, la cui inosservanza si connota come inadempimento, a cui consegue la revoca del contributo come atto privo dei connotati della discrezionalità, in quanto emanato in relazione all’inosservanza, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto.

Nella fattispecie, indipendentemente dalle contestazioni mosse avverso il provvedimento impugnato, è indubbio che gli inadempimenti che vengono richiamati nei confronti del ricorrente sono da ricondurre a tale seconda categoria, essendo in contestazione l’inosservanza delle obbligazioni previste dal bando e assunte in sede di convenzione dal beneficiario al fine di conseguire i benefici contributivi.

Per tali motivi deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, trattandosi di causa rientrante nell’ambito della competenza del giudice ordinario, davanti al quale, ai sensi e nei termini indicati dall’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010, la presente causa potrà essere riproposta.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

La presente causa potrà essere riproposta davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi e nei termini indicati dall’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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