Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-07-2011, n. 15626 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 3-10-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da F.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 8-7-1999 al 31-8-1999, ex art. 8 ccnl 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie", con le pronunce consequenziali.

La F. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 13-7-2006, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza la F. ha proposto ricorso con tre motivi.

La società ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 in sostanza deduce che " L. n. 230 del 1962, art. 3 pone a specifico oggetto della prova a carico del datore di lavoro l’obiettiva esistenza delle condizioni con evidente riferimento alla effettiva situazione invocata e non certo alla dichiarazione dell’astratta previsione normativa contenuta nell’atto scritto di apposizione del termine", e lamenta che "nel caso di specie non è stata offerta la prova che almeno sotto il profilo complessivo le assunzioni a termine non ebbero a superare quanto a numero di ore le assenze del personale assente per ferie".

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 8 del ccnl del 1994, in sostanza deduce che "poichè il contratto collettivo fa esplicito riferimento alle necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre, compito dei Giudici di merito sarebbe quello di accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra le assenze motivate da tale titolo nell’ufficio nel quale è stata impiegata la ricorrente e l’assunzione a termine della stessa" con onere della allegazione e della prova a carico della società datrice di lavoro.

Entrambi i motivi risultano infondati.

Osserva il Collegio che questa Corte Suprema, decidendo in tema di contratti a termine stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), in base al principio della "delega in bianco" conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha anche più volte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Peraltro è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28-3-2008 n. 8122) che "l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato".

Il sopra citato orientamento, ormai costante, di questa Corte (v. anche, fra le altre, Cass. 30-11-2009 n. 25225, Cass. 7-4-2011 n. 7945), va qui confermato, così respingendosi i primi due motivi di ricorso.

Il terzo motivo, infine, con il quale si denuncia omessa pronuncia in ordine all’efficacia temporale dell’accordo del 25-9-97 integrativo dell’art. 8 del ccnl del 1994, risulta del tutto inconferente, giacchè la questione sollevata riguarda i contratti conclusi per "esigenze eccezionali …" ai sensi del detto accordo aziendale e dei successivi accordi attuativi (sui quali contratti v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979) e non i contratti stipulati per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre".

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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