Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 20-04-2011, n. 15727

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale territoriale di Torino propone ricorso per Cassazione avverso la sentenzà di non luogo a procedere emessa dal Gup presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta il 4 febbraio 2010 nei confronti di F.F. (sedicente), imputato del reato continuato di atti osceni in luogo pubblico, in particolare davanti ai fedeli in una chiesa, nonchè di tentata rapina alla cassa di un negozio. Deduce: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con specifico riferimento all’erronea applicazione dei principi che sorreggono l’istituto dell’imputabilità e nello specifico l’applicazione dell’art. 98 c.p.; contraddittorietà della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato.

Il ricorrente rileva che il Gup ha affermato che "sulla base degli elementi in atti non esiste la prova circa la capacità di intendere e volere dell’indagato – quindicenne al momento del fatto – e tale prova (che deve sempre essere fornita nel processo a carico di minorenni) non può essere acquisita nella fase dibattimentale sia perchè il ragazzo è irreperibile sia perchè in ogni caso non è possibile pervenire a una simile valutazione a una così grande distanza temporale dei fatti. Non essendo pertanto sostenibile l’accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di intendere e di volere – in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile – va dichiarato il non luogo a procedere… per immaturità al momento del fatto".

Sostiene, il P.G., che la sentenza non applica correttamente i principi in materia di imputabilità ritenendo di dover dichiarare il proscioglimento dell’imputato dai gravissimi fatti contestati sulla base di una asserita mancanza di prova "circa la capacità d’intendere e di volere" e tale mancanza di prove "è dal giudice ricollegata al nulla".

Il ricorso è fondato.

Deve essere subito puntualizzato che l’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, va espletato dal giudice direttamente e con ogni mezzo.

In tema di imputabilità del minore degli anni diciotto, invero, l’incapacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 c.p., derivante da immaturità, ha carattere relativo nel senso che richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all’età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso. In tal caso, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonchè dal suo comportamento anche processuale.

Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore imputabile, valore preminente deve riconoscersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalità esecutive. Per riconoscere, infatti, l’immoralità di alcuni fatti che si contrappongono alle regole più elementari di condotta è sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, sul quale non possono aver influenza specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23006 del 23/04/2009 Rv. 244125; Sez. 4, Sentenza n. 17661 del 15/04/2010 Rv. 247335; Sez. 5, Sentenza n. 18084 del 04/03/2010 Rv.

247141).

Nel caso di specie, come ha esattamente rilevato il ricorrente, il giudice non ha operato nessun vaglio, neppure della fattispecie criminosa, limitandosi ad affermazioni apodittiche. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio al tribunale dei minorenni di Torino, il quale nel nuovo giudizio si atterrà ai principi di diritto ora enunciati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale per i minorenni di Torino. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 a tutela dell’imputato all’epoca minorenne.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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