T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 638 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame parte ricorrente contesta in via principale che gli spazi acquei dalla medesima da tempo immemorabile occupati nell’ambito della laguna di Venezia siano demaniali (con conseguente asserita mancanza dell’obbligo di corrispondere corrispettivo alcuno all’Amministrazione finanziaria), e in via subordinata, l’importo della somma richiesta, sostenendo che in base alla normativa di cui al DM 15 novembre 1995 n. 595 l’importo da pagare dovrebbe essere di lire 5 (cinque) per metro quadro, e non già 400 (quattrocento), come vorrebbe P.A..

Ritiene il Collegio conformemente a quanto eccepisce la P.A. nelle proprie difese, che su entrambe le domande azionate (giova ripetere, non spettanza alla P.A. di alcun corrispettivo per essere l’area di proprietà privata della ricorrente, e non già pubblica, per un verso, e quantificazione del dovuto, per un altro verso) debba riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., in termini, di questa Sezione, tra le tante, n. 874/10; 2735/09; cfr. altresì SS.UU. 3811/11; 20749/08), in considerazione del fatto che la demanialità o meno di un’area si assume esclusivamente in relazione alla presenza o meno di determinate caratteristiche fisiche e geografiche o meno, la quale prescinde da disposizioni e da provvedimenti di ordine amministrativo, come anche da atti privatistici di trasferimento, così da configurarsi la relativa azione, in mancanza di atti autoritativi, come tale vertente su diritti soggettivi e non già interessi legittimi.

Non osta a tale conclusione, contrariamente a quanto osservato dalla difesa ricorrente nel corso della udienza di discussione, il fatto che l’artt. 2, comma 1 ter, del D.L. n. 225/10, conv. In L. n. 10/11, rimandi alla attività di ricognizione, da parte della autorità competente, dei compendi costituiti, tra gli altri, delle valli da pesca della laguna di Venezia, in attesa (ove accertatane la demanialità), dei trasferimenti delle medesime alle regioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lvo n. 85/10; da ciò infatti non può trarsi argomento, contrariamente a quanto vorrebbe parte ricorrente, per dedurne la necessità di arrestare il giudizio in corso in attesa della ricognizione dell’area che qui interessa, dato che comunque possa essere il risultato cui potrà eventualmente pervenire l’autorità amministrativa competente l’ultima parola sulla demanialità o meno dell’area spetta comunque sempre all’A.G.O., trattandosi, come detto di diritti soggettivi.

E ciò è tanto vero e riconosciuto dalla stessa ricorrente che nella specie analogo giudizio inter partes (sia pur non innanzi alle SS.UU. a seguito di istanza di regolamento di giurisdizione) pende ora innanzi alla Cassazione civile, dopo una pronuncia della Corte d’appello di Venezia (1490/08) con la quale si è affermata la demanialità dell’area.

Con la conseguenza che soltanto all’esito di tale giudizio si potrà sapere se il presupposto sul quale si basano le pretese della P.A -la demanialità dell’area- sia legittimo, mentre occorre qui precisare che anche la subordinata doglianza nei confronti dell’asserito errato importo a metro quadro delle somme da corrispondere rimane comunque nell’ambito di conoscibilità del giudice ordinario, trattandosi di somme che devono essere determinate in base a criteri puramente aritmetici (il ricordato DM 595/95).

Le spese possono comunque essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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