Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 20-04-2011, n. 15726 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ta Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Procura della Repubblica presso il tribunale di B – D.D.A. propone ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. avverso l’ordinanza adottata il 20.08.2010 dalla Sezione Feriale del Tribunale di Bari in funzione del Tribunale del Riesame nel procedimento a carico di M.G., deducendo la contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione (rif. art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Premesso che l’ordinanza ora impugnata ha annullato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bari del 13.07.2010 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere a carico del M.G. per i reati: a) delitto di cui agli artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e L. n. 152 del 1991, art. 7, perchè, agendo con premeditazione ed in concorso con il minore D.S. G. – al fine di agevolare l’associazione mafiosa dominante sul territorio di Valenzano, denominata "clan Stramaglia"; al quale appartenevano sia M.G. che D.B.V.;

quest’ultimo divenuto elemento di disturbo all’interno dello stesso clan per i suoi comportamenti violenti e di ribellione anche nei confronti dei suoi stessi consociati – cagionavano la morte di D. B.V. esplodendo al suo indirizzo 5 colpi d’arma da fuoco calibro 7,65, tre dei quali lo raggiungevano al tronco ed uno al viso; In particolare il M. conduceva la moto utilizzata per l’agguato, mentre il minore esplodeva i suddetti colpi contro il D. B.V.; b) delitto di cui all’art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, perchè in concorso e previo concerto con il minore D.S.G. al fine di commettere il reato di cui al capo a), illecitamente deteneva e portava una pistola semiautomatica in luogo pubblico.

L’Ufficio ricorrente, con dettagliati ed articolati motivi, ripercorre la situazione di fatto emersa degli elementi acquisiti e contesta, quale immotivata la diversa versione accolta dal giudice della libertà.

Il ricorso è, tuttavia, inammissibile perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.

Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, mentre è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

Al riguardo valgano le considerazioni che seguono.

Il tribunale ha rilevato che la pistola usata certamente dal D. S. per l’omicidio è la stessa usata per due rapine commesse in concorso con il M.; che i due avevano trascorso insieme alcune ore prima dell’omicidio; ha, tuttavia, rilevato che non vi è "nessun elemento indiziario om probatorio in atti, nè soggettivo, nè oggettivo, a provare anche in via meramente presuntiva e non meramente possibile, che i due fossero rimasti insieme fra le ore 16,00 e le ore 23,00, cioè nell’orario in cui fu commesso l’omicidio.

Quest’ultimo dato, ritenuto preminente nella presente fase incidentale de liberiate, è supportato da una motivazione adeguata e coerente, in particolare il "vanno dicendo" (v. ordinanza, pag. 8), riferito dall’indagato ad altri e non a sè; il "dovete dire grazie a quello" (stessa pag. 8); la descrizione del delitto riferito a una terza persona (v. pag. 9); il significato delle parole "l’accompagnai" (v. pag. 10): Il tribunale puntualizza anche che devono essere ancora espletati atti d’indagine rilevanti (verifica dell’alibi, interrogatorio del D.S.).

Nel complesso, dunque, questa Corte dovrebbe sostituire con un suo ragionamento il percorso argomentativi non illogico del giudice di merito, limitato, per altro, ad una fase incidentale.

Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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