Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 2396 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con determinazione dirigenziale n. 549 del 30 giugno 2009, l’AUSL di Ravenna ha indetto una procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’ampliamento e la ristrutturazione del DEA presso l’Ospedale S. Maria delle Croci in Ravenna (1° fase, II lotto: appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’ampliamento edile ed impiantistico).

A detta gara ha partecipato, tra le altre imprese, pure l’ATI di cui è capogruppo mandatario il Consorzio nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro C. M. s.c.p.a., corrente in Ravenna. L’ATI stessa, però, ne è stata esclusa, in quanto il seggio di gara, in fase di prequalifica, ha constatato che la certificazione ISO 9001/2000, presentata dalla mandante M. I. s.p.a. e necessaria per ottenere la riduzione dell’importo della cauzione, risultava già scaduto alla data di presentazione dell’offerta. Sicché l’ATI ha impugnato tale esclusione innanzi al TAR Emilia – Romagna, sede di Bologna, con un ricorso affidato a vari profili di censura.

Nelle more del giudizio di prime cure ed in relazione a tali censure, la stazione appaltante ha riammesso a gara detta ATI, la quale, in esito alla procedura ad evidenza pubblica, è poi risultata aggiudicataria definitiva dell’appalto in questione.

2. – Con sentenza n. 8116 del 16 dicembre 2010, l’adito TAR ha accolto il ricorso di detta ATI, perché la dichiarazione di permanenza di tutti i requisiti, presentata dalla M. I. s.p.a. anche con riguardo alla certificazione ISO 9001, "… consentiva di ritenere che, nel frattempo, il certificato fosse stato rinnovato…" e, comunque, la stazione appaltante non avrebbe potuto statuire l’esclusione "… qualora… avesse ritenuto non chiara la dichiarazione…" senza prima chiedere un’integrazione documentale.

Appella ora l’ATI di cui è capogruppo mandataria la K. s.r.l. con Socio unico, corrente in Gattatico (RE), deducendo in punto di diritto l’effettiva mancanza della certificazione in parola e l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sufficiente sul punto, a differenza di quanto fatto dalla stazione appaltante, la mera dichiarazione dell’ATI odierna controinteressata. Resiste in giudizio l’AUSL intimata, concludendo per il rigetto dell’appello. Anche l’ATI controinteressata s’è costituita nel presente giudizio, eccependo l’inammissibilità della domanda cautelare in questa sede e, nel merito, l’infondatezza della pretesa dell’appellante.

All’udienza camerale del 25 marzo 2011, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto dal Collegio per esser deciso nelle forme ex artt. 60 e 74 c.p.a.

3. – L’appello è infondato e va respinto.

Non è dubbio tra le parti che la certificazione ISO 9001 inerente alla mandante M. I. s.p.a. non sia stato prodotto tra i documenti, né che la stessa non risultasse già scaduta (14 dicembre 2009) rispetto alla presentazione dell’offerta (1° marzo 2010).

Sennonché giova rammentare che il Par. III.2.3) del bando di gara ha chiesto, ai precipui fini della sola prestazione di fornitura nell’ambito dell’appalto integrato in esame, il possesso della certificazione di qualità, da comprovare, in base al disciplinare e per la fase di prequalifica, "… mediante dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000…". Tale dichiarazione è stata resa in quella fase e, in sede di verifica delle offerte, allo scopo d’ottenere il dimezzamento dell’importo della cauzione, il Consorzio capogruppo mandatario di detta ATI ha dichiarato il possesso della certificazione di qualità per sé e per le impresse associate. Dal canto suo, la mandante M. I. s.p.a., come ha esattamente rilevato pure il Giudice di prime cure, ha dichiarato per se stessa "…il permanere di ogni altra condizione e/o requisito indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara…", avendo al riguardo già adoperato il facsimile di dichiarazione allegato (mod. "G") al citato disciplinare. In relazione a ciò (rectius, al contenuto della dichiarazione resa in conformità al modello all’uopo predisposto dalla stazione appaltante in modo da uniformarne la compilazione e la relativa comprensione in sede di gara), rettamente la sentenza appellata ha in modo agevole arguito il senso della dichiarazione de qua, in ordine, cioè, alla permanente attualità del possesso di detta certificazione, indipendentemente dal termine di scadenza apposto al certificato in concreto allegato ai documenti prodotti.

Se, dunque, la pretesa dell’appellante è quella d’inferire dalla lex specialis, per ottenere la riduzione dell’importo cauzionale, l’onere di produrre o la certificazione ISO 9001, oppure una dichiarazione da parte dell’impresa interessata, ebbene è appunto ciò che ha nella specie compiuto la M. I. s.p.a. affermando il perdurante possesso del requisito prescritto. Non vi era la necessità di ribadirlo ogni volta o ad ogni passaggio procedimentale, ferma la facoltà dell’impresa di produrre il certificato in un momento successivo.

Sicché la sentenza appellata sul punto buon governo ha fatto non solo del significato della predetta dichiarazione, ma soprattutto della coerenza di questa con le norme della lex specialis di gara, pure per quanto attiene alla disciplina uniforme delle modalità d’espressione della dichiarazione, ai fini della sua immediata intelligibilità da parte del seggio di gara.

Da ciò discende pure l’esatto richiamo della sentenza stessa alla facoltà d’integrazione dei documenti che, in virtù dell’art. 46 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163, è sì riconosciuta alla stazione appaltante, ma secondo criteri di ragionevolezza e d’adeguatezza alla singola vicenda. È perciò da condividere l’esortazione alla stazione appaltante a non statuire un’esclusione in un caso, quale quello in esame, in cui, a fronte d’una così esplicita autodichiarazione dell’impresa interessata, l’eventuale dissociazione tra questa ed il dato documentale dapprima non fosse stata verificata, o meno, mercè la richiesta di produrre un nuovo certificato, in corso di validità. Per vero, il termine di validità qui riguarda il documento d’attestazione e non necessariamente il possesso in sé della qualificazione in capo alla M. I. s.p.a. Consta in atti la produzione dell’attestato di validità, rilasciato dall’organismo di certificazione, da cui evincesi come per detta Società non via sia stata alcuna soluzione di continuità, cronologica e/o di qualità, dal momento dell’ accertamento della qualificazione stessa e perlomeno fino al 14 dicembre 2012, donde la perfetta coerenza tra quanto dichiarato e la persistente realtà dei fatti.

4. – Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l’appello (ricorso n. 1614/ 2011 RG) in epigrafe.

Condanna l’ATI appellante al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite), delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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